Sono un committente per lavori di ristrutturazione di un immobile acquistato con agevolazioni prima casa e assegnati in appalto a un impresa. Il contratto contiene clausola rescissoria nel caso non vengano rispettati i termini di esecuzione dei lavori con richiesta di danni.
A contratto inoltre è esplicitamente riportato che per opere extracontrattuali non preventivamente concordate con committente all'appaktatore nulla è dovuto.
Ho inviato rescissione per gravi ritardi e mancanze richiedendo a appaltatore e DL computo estimativo sullo stato dell'opera per eventuale contraddittorio (appaltatore e DL sono la stessa persona)
L' appaltatore si rifiuta di riconsegnarmi cantiere , si è rifiutato di consegnarmi computo estimativo e ha fatto richiesta di CTU chiedendomi anche i danni derivanti da mancato guadagno.
Volevo sapere se in questo caso sono tenuto a pagargli il mancato guadagno, le opere in piu non a progetto che lui ha eseguito in autonomia e se è sensato il ricorso da parte sua al CTU.
Premetto che il ricorso al ctu allunghera ancora i tempi per esecuzione opera mettendo a serio rischio termini per prima casa e detrazioni 2017 con notevole aggravio dei costi.
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L'esperienza mi ha insegnato che quesiti come il suo richiedono un attento esame del contratto e dei fatti per rispondere sensatamente.
Mi contatti se lo desidera
Avv. Marco Rigoni
Normalmente nel contratto sono indicate le modalità per la consegna dell'opera, collaudo e verifiche finali.
In ogni caso l'appaltatore non può rifiutarsi di restituire il cantiere: al riguardo sarebbe opportuno inviare una diffida, chiedendo il risarcimento del danno. Se il contratto lo prevede, possono essere richieste anche le penali per il ritardo.
Quanto alle opera extra contrattuali, esse devono essere provate dall'appaltatore.
Può svolgere le sue difese, se ritiene con la mia assistenza, nel giudizio avviato dall'appaltatore - che è utile anche per un eventuale giudizio successivo di risarcimento del danno.
In ogni caso è opportuno cercare per le vie brevi, tramite contatti con la controparte, di ottenere la riconsegna del cantiere per poter completare i lavori e limitare i danni
resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Concordo con il Collega che mi ha preceduto. La situazione complessiva va esaminata alla lettura degli atti , contratto e ricorso per accertamento tecnico preventivo ( artt. 696 / 606 BIS C.P.C. ).
Se del caso, in subordine al Collega precedente, sono anch'io disponibile per contatti.
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini
Premesso che si dovrebbero vedere il contratto e la lettera inviata, sinteticamente ed in generale rilevo che
- l’azione intrapresa può essere sensata, anche in un’ottica di limitazione dei suoi danni atteso che porterà a quel computo che lei richiede, per di più super partes; all’esito è verosimile che il cantiere le sia riconsegnato, anche perché, rescissione legittima, o meno (sarebbe da verificare), pare evidente che nessuno voglia più proseguire nel rapporto contrattuale;
- il mancato guadagno è difficile da dimostrare, inoltre è certo che non sarà comunque dovuto se lei ha ragione nel merito;
- le opere extra, solitamente, sono pagate, anche perché è difficile pensare che siano state eseguite conto la volontà del committente;
- anche i danni che lei ipotizza sono funzionali l’esito del giudizio nel merito, e vanno dimostrati.
Cordiali saluti.