risoluzione immediata del contratto di locazione per muffa

Inviata da Angjeliki Dore. 23 gen 2019 Contratti

Buondi, sono l'inquilina di un monolocale che da 2mesi ha gravi problemi di muffa e umidita e ho iniziato ad avere problemi di salute. si sente puzza di muffa in casa starnuti tosse secca da 2 mesi che non mi passa più e sto facendo dei controllo medici per questo. vorrei la risoluzione immediata del contratto di locazione e la mia caparra di 4mesi che avevo pagato. il contratto è valido da 10/2018 fino a 10/2019.

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gentile A.D.,
In ordine all'esistenza di muffa in un appartamento in affitto il legislatore
ha stabilito con l' art 1578 del Codice Civile ,(Vizi della cosa locata), che in caso di presenza di umidità e muffa in una casa in affitto, il locatario è autorizzato a richiedere la risoluzione del contratto. i predetti vizi quali l’umidità e la muffa, invero, diminuiscono l’idoneità all’uso pattuito. siffatto articolo stabilisce anche che “il locatore è tenuto a risarcire al conduttore (locatario n.d.r.) i danni derivati da vizi della cosa”.
Quindi nel caso in cui si rilevino ingenti quantità di muffa sulle pareti di casa che non dipendano da difetti strutturali, il locatore è considerato responsabile ed è chiamato a rispondere dei danni subiti dai locatari. E' utile rilevare,Inoltre , quanto prevede l’art 1575 del Codice Civile (Obbligazioni principali del locatore), ovvero che il locatore è tenuto a “consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; mantenerla in stato da servire all’ uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione”. Ovviamente quanto detto sopra non è applicabile nel caso in cui le muffe siano state causate per un'erronea conduzione del locatario a seguito di poca e niente aerazione dei locali o quant'altro .
cordialmente
avv Francesco Colantonio

Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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Buon giorno, è possibile risolvere immediatamente il contratto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1581 c.c. se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dei dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
La risoluzione (differentemente dal recesso) non implica il pagamento del canone per il periodo di preavviso, e consente, altresì, di agire per gli eventuali danni subiti.
Occorre inviare una missiva raccomandata a.r. al locatore.
Resto a disposizione, avv. Marco Mendo

Studio legale Avv. Marco Mendo Avvocato a Savona

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Se la muffa è vizio dell'immobile ab origine mascherata inizialmente il conduttore può recedere senza preavviso e chiedere i danni, altrimenti se deriva da negligenza e imperizia del conduttore ciò non sarà consentito.

Studio Legale Millemaci Avvocato a Messina

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Gentile Signora,
qualora le muffe siano conseguenza dell'errato comportamento del conduttore (poca aerazione dei locali in primis) nessuna possibilità di recedere dal contratto, salvo che il contratto non preveda il così detto recesso libero con sei mesi di preavviso.
Diversa l'ipotesi di formazione di muffe derivante da caratteristiche dell'immobile. In tale ipotesi ove la presenza di muffe sia tale da comportare una rilevante menomazione nel godimento dell'unità immobiliare in ragione della sua destinazione d'uso, non vi sono dubbi che il conduttore possa recedere ex lege dal contratto configurandosi tali presenze alla stregua di gravi motivi.
Cordiali saluti
Avv. Andrea Simoncelli (Bergamo)

Studio Legale Avv. Simoncelli Avvocato a Seriate

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