Salve, sono proprietaria di una piccola quota di un appartamento (circa il 25%da successione) che si trova in una palazzina familiare composta da 3 appartamenti. Hanno iniziato i lavori di ristrutturazione della facciata senza avvisarmi o farmi vedere i preventivi. Purtroppo non andiamo d'accordo. Alla fine dei lavori possono richiedermi di pagare la mia quota? Io posso rifiutarmi o devo fare qualcosa prima per tutelarmi?
Grazie in anticipo
Claudia
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Qualora le venisse richiesto il pagamento pro quota di detti lavori, può eccepire di non essere stata preventivamente interpellata. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.
Resto a disposizione, qualora necessitasse di ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti.
Cordiali saluti
Avv. Marco Mendo
Cassazione civile sez. II 09 settembre 2013 n. 20652
Gentile signora,
preso atto dell'inizio dell'attività edilizia, sarebbe opportuno che inoltrasse una comunicazione a mezzo racc.a/ r per esplicitare tale situazione, affinchè vi sia già una prima forma di difesa e relativa precisazione, proprio per la Sua quota che le conferisce il diritto-dovere sul bene . In base alle eventuali successive risposte , valuterà quali tutele porre in essere nei confronti dei coeredi.
Distinti saluti.
Avv. Felice Bruni - Catanzaro
Gentile signora Claudia,ogni spesa,che non sia necessaria ed urgente,riguardante un edificio deve essere preceduta da una deliberabadottata previa convocazione dei condomini,se vi è condominio,o dei comunisti,se vi è comunione.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
La facciata di un edificio rientra tra le parti comuni dello stesso: tutti i soggetti proprietari devono quindi partecipare alle spese di manutenzione e godimento.