un mio amico in una relazione metteva incinta una ragazza (cosa mai accertata comunque che fosse lui il padre). questa in compagnia della sua famiglia rintracciano il mio amico sostenendo che dovevano sposarsi immediatamente in quanto la ragazza era incinta, al che il mio amico si rifiuta categoricamente di sposarsi sostenendo di voler fare le analisi necessarie a verificare se il padre è lui e nel caso venga accertata la sua responsabilità è pronto a crescere il figlio che nascerà ma non vuole sposarsi..questi dopo tante minacce dicono che il mio amico non dovrà mai vedere il nascituro e cosi faranno...nasce un bambino e costoro non solo non si fanno vivi presso il mio amico ma addirittura quando un loro familiare un po più riflessivo tenta l'avvicinamento del padre al figlio i familiari si oppongono minacciando il mio amico ogni volta che la cosa si ripete. il mio amico si chiama marco ed è molto spaventato da queste persone per cui avendo molta paura lascia che le cose vadano avanti cosi per molti anni fino alla maggiore età di questo ragazzo. adesso all'età di 19 anni il ragazzo chiede che il papa lo riconosca, vorrei sapere se la madre e anche il figlio possano pretendere un risarcimento o nel caso specifico il risarcimento spetterebbe al mio amico per il fatto che non gli è stato permesso di fare il papa?
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gentile Rossella,
a seguito di azione di riconoscimento della paternità e dunque della dichiarazione della filiazione naturale possono, sia l'altro genitore che il figlio, proporre, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce la filiazione, azione di risarcimento dei danni l'uno per l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto, che grava su entrambi i genitori, che sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, (con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso), l'altro, ovvero il figlio può chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per violazione dell'obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione.
avv. Marina Ligrani
Egregio signore,
il riconoscimento del figlio nato fuor dal matrimonio può essere fatto con una dichiarazione davanti all'ufficiale di Stato civile e l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. Le consiglierei, eventualmente un test del DNA così da non avere dubbi in ordine alla paternità. Ai fini della determinazione di un eventuale assegno di mantenimento (in caso il ragazzo non sia autonomo economicamente) occorrerà fare riferimento alle condizioni del genitore obbligato e per il passato il genitore che da solo ha provveduto al mantenimento ha diritto al rimborso pro-quota delle spese sostenute in luogo dell'altro, poiché la paternità implica tutti i doveri di cui agli artt. 147 e 148 c.c. Dunque l'inadempimento a tali obblighi configura un danno patrimoniale che le potrebbe essere richiesto. Da parte sua, dovrebbe dimostrare eventuali condotte dell'altro genitore che le hanno impedito di accertare la sua condizione di genitore ed in tal caso essendole stato negato il diritto (dovere) di essere genitore agire per ottenere il danno causato a lei ed al presunto figlio. Come vede la situazione è piuttosto complessa e andrebbe conosciuta nei dettagli. Le consiglio di attivarsi per proporre il test del DNA all'esito del quale effettuare il riconoscimento e poi valutare le azioni più opportune nel Suo interesse e in quello del ragazzo.
Cordiali saluti
Avv. Gasparini
Gentile Rossella,
L'azione per la statuizione sulla paternità avrebbe una duplice anima: 1.dichiarativa per ciò che concerne il rapporto biologico e l’accertamento in ordine ai diritti ad esso connessi, che hanno origine fin dalla nascita del figlio riconosciuto tale.
2.costitutiva per quanto riguarda il diritto di regresso del genitore adempiente.
Solo a seguito della pronuncia sullo status di genitore che sorge un obbligo dello stesso giuridicamente sanzionabile, ma con efficacia retroattiva.
Il termine di prescrizione del diritto al rimborso, come pure del diritto al risarcimento del danno, decorrerebbe dall’avvenuto riconoscimento tardivo o dal passaggio in giudicato della dichiarazione giudiziale della paternità, ed è di dieci anni, pertanto sia il figlio che l'altro genitore potranno chiedere,una volta emessa la sentenza di riconoscimento della filiazione,il risarcimento del danno ed il rimborso.
Avv. Marina Ligrani
Gentile Rossella,
Non è così semplice rispondere con così pochi elementi.
In linea di massima al figlio non riconosciuto spetta un risarcimento da "mancato riconoscimento"; tuttavia è necessario valutare anche se il mancato riconoscimento sia stato causato esclusivamente dal disinteresse del padre o se vi siano responsabilità anche da parte dei parenti che lo hanno impedito.
È una valutazione complessa che può fare il giudice sulla scorta delle prove che le parti sono in grado di fornire dopo tutto questo tempo.
A sua disposizione per eventuali approfondimenti, saluto cordialmente.
Avv. Loretta Davanzo