In una causa di separazione il presidente del tribunale non aveva riconosciuto assegno alla moglie di Tizio. Poi nella sentenza pur non essendo cambiato nulla ha riconosciuto un assegno di 150 euro mensile. Mi chiedo devo pagare questo assegno dal deposito del ricorso o dalla sentenza? Grazie
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Buongiorno,
Direi dalla pubblicazione della sentenza a meno che nella stessa sia stabilito che è obbligato a pagare da una data precedente.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
Sebbene l'art. 156 c.c. non precisi la decorrenza dell'assegno, per consolidata giurisprudenza, com'è noto, il mantenimento decorre dalla domanda (da ultimo, Cassazione n. 2687/2018)
e non dalla sentenza.
Credo che l'avvocato lo possa dire. Comunque se vi era stata la richiesta sin dall'inizio, come mi sembra di capire, l'importo è dovuto dal deposito del ricorso , per giurisprudenza costante, a meno che il tribunale abbia specificato che sia dovuto solo dalla data della sentenza.
Saluti
Egregio sig.Paolo,dalla data di notificazione del ricorso,Salvo che dalla sentenza non si evince una data diversa.Cordialmente avv.Allfredo Guarino Napoli
Gentile sig. Paolo,
le confermo che l'assegno di mantenimento riconosciuto in sentenza alla sua ex moglie decorre non dalla sentenza ma dalla proposizione della domanda giudiziale (il ricorso).
In tal senso anche la recentissima ordinanza n. 10788 del 4 maggio 2018 della Corte di Cassazione.
Cordiali saluti
Avv. Matteo Gigliosi
Gentile sig. Paolo,
l’assegno di mantenimento concesso in sentenza alla sua ex moglie decorre non dalla sentenza ma dalla domanda (il ricorso depositato).
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a maggio del 2018 confermando quanto appena le ho detto (ordinanza n. 10788/18).
Cordiali saluti, avv. Matteo Gigliosi
Buongiorno,
Se non è scritto da quando è dovuto l'assegno nel ricorso, deve pagare dalla pubblicazione della sentenza, unico momento in cui ne viene a conoscenza.
Cordialità.
Avv. Paola Federici