Una coppia non sposati ma con un figlio minore ha ricevuto la sentenza di separazione condivisa con figlio collocatario dalla madre (A settembre 2017).
Sebbene i due convivessero nella casa di proprietà di lui l ex compagna ha deciso di cambiare residenza con il figlio, ad un paio di km dalla casa del padre.
Dopo un mese dalla sentenza il nuovo compagno di lei già dormiva nel letto matrimoniale con lei e il figlio minore maschio di 7 anni.
Ad un anno dalla separazione la madre ha l intenzione di trasferire la propria residenza e del figlio in quella del nuovo compagno (fuori dal comune).
Considerando il tutto ,che sembra essere stato fatto con troppa frettolosita' non tenendo conto dei sentimenti e dell' integrità psico fisica del bambino che si è visto arrivare in casa uno sconosciuto fin da subito e considerando che questa terza persona vede costantemente più il figlio minore che il vero padre... si chiede se è legittimo da parte dell' ex compagna la volontà di trasferimento del figlio senza chiedere il consenso all' altro genitore.
Inoltre considerato che poi non avrà più l affitto da pagare ci si può rivalere anche sull' assegno richiesto ogni mese x la prole?
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Buongiorno nel caso di specie occorrerebbe conosere bene quelle che sono le condizioni che avete concordato e che sono contenute in sentenza . Comunque per quanto riguarda i rapporti del minore con il nuovo compagno della madre , secondo la giurisprudenza , nulla impedisce che il minore intergisca con i nuovi compagni dei genitori , ma tutto deve avvenire gradatamente nel rispetto della sensibilità del minore e nell' interesse superiore di quest' ultimo . Per quanto attiene il cambio di residenza nulla lo impedisce se il genitore non collocatario ha possibilità comunque di vedere il figlio . Infine per ciò che attiene il contributo al mantenimento lei dovrebbe richiedere il mutamento delle condizioni stabilite nella sentenza . . Mi sembra dalla lettura del quesito che lei e la sua compagna non eravate uniti in matrimonio quindi è esclusa la possibilità di richiedere il mutamento delle condizioni con il divorzio . Avv.AM CASADEI
Buondì Jessica,
l'art 316 cod.civ recita testualmente che " i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore".
Nel caso di dissenso poichè vi sono motivazioni inerenti all'equilibrio psico fisico del minore che anche la breve distanza crerebbero e altre motivazioni si rivolga al Giudice Tutelare con sollecitudine. Ogni modifica di sentenza riferibile alla prole dovrà essere modificata con procedimento apposito sempre che ne sussistano i presupposti anche riferendosi a coppie non sposate.
A disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti
Gentile Jessica,
Non ho compreso se nel provvedimento di collocamento del figlio minore alla madre fosse già previsto che la residenza fosse quella vicino alla casa del padre, ad ogni modo la residenza del minore non può essere spostata arbitrariamente senza il consenso dell’altro genitore, in caso di disaccordo bisogna interessare il Giudice per stabilire se è possibile il cambio di residenza.
Avv Marina Ligrani
Buon giorno se nulla era scritto in sentenza e se la distanza consente senza limitazioni le visite non si può impedire uno spostamento, per quanto riguarda il mantenimento e comunque ogni altra condizione di separazione per caricarle è necessario richiedere una modifica oppure richiedere il divorzio e modificare in quella sede.
Per meglio dare una opinione sarebbe necessario leggere le condizioni di separazione.
Non esiti a contattarmi in caso di necessità.
Saluti
Avv. Monica Ghiloni