secondo quanto in oggetto mi trovo a gestire mio malgardo una separazione consenzuale in regime di separazione dei beni.
Matrimonio settembre 2002
Nel settembre del 2012 vendetti unimmobile di mia esclusiva proprietà, depositando i proventi sul conto di famiglia.
Nel settembre del 2019 vendetti un altro immobile di mia esclusiva proprietà, depositando nuovamente i proventi sul conto di famiglia.
Dispongo di tutta la documetazione necessaria.
Partendo dal presupposto che tutto ciò che è stato acquistato prima del matrimonio rimane dell'acquirente ed intestatario dell'immobile, (dimostrando con eventuale l'ausilio anche di documenti bancari), posso recuperare la cifra del valore degli immobili venduti ed inserirela nelle condizioni della separazione consensuale?
… Sono previste rivalutazioni in questo caso?
Grazie,
Con i migliori saluti
Andrea Perrucchietti
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Consigliabile cercare un accordo ragionevole con la sua ex moglie sul punto. Il fatto che i proventi della vendita di suoi beni personali siano stati versati sul conto cointestato fa supporre che fossero denari da destinare al menage familiare e quindi nella disponibilità anche della moglie in base alla concorde volontà delle parti all'epoca, in base a presunzioni gravi precise e concordanti (altrimenti è onere suo dimostrare per quale motivi non siano stati gestiti diversamente). Quindi troverebbe comunque applicazione la regola della contitolaarità del denaro versato sul conto corrente.
Avv Matteo Rondina
Egregio Signor Lando,
cito una recente sentenza di merito che affronta ancora una volta la problematica contenuta nella Sua domanda con precisi richiami giurisprudenziali “ In regime di separazione dei beni il corrispettivo della vendita di un immobile di proprietà esclusiva di uno dei coniugi seppure versato sul conto corrente in comunione con il coniuge resta di esclusiva appartenenza del primo e non si applica la regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente qualora si dimostri che le somme non siano state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica” ( Trib Roma 17 maggio 2021). Dalle informazioni date posso anticipare che qualora non si addivenisse ad accordi sulla restituzione della somma dovuta e che dovrà essere quantificata, potrà esserene fatta richiesta con azione autonoma. Il consiglio che Le do è quello di farsi assistere da un legale esperto in diritto di famiglia nella separazione ( che Le fornirà anche le opportune indicazioni sul cumulare in un unico processo domande di separazione e di divorzio (nuovo art. 473-bis.49 c. p. c. Legge Cartabia))e che potrà fornirLe l’assistenza necessaria.
Sono a Sua disposizione per ogni opportuno chiarimento.
Cordiali saluti