Buongiorno sono sposata in comunione dei beni, casa intestata a entrambi, mio padre quando era in vita ha donato (penso si dica così) a me e a mia sorella i suoi investimenti (certificati o bot, non ricordo bene ). Sempre reinvestiti. In caso di separazione da mio marito restano miei o devo dividerli con lui? Lui non ha posto fisso (nemmeno nostro figlio di 20 anni) io lavoro part time, 1000 euro circa al mese. Obbligata a versagli alimenti, circa che cifra? E al figlio? Sinceramente penserei a mio figlio ....(mia suocera ancora in vita)
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
signora non ha nulla da temere per le " donazioni" ..
qualora decidesse di separarsi ... potrebbe prospettarsi la possibilità che lei contribuisca al mantenimento di suo marito .... ma è un ipotesi che non è cosi scontata soprattutto se in casa rimarrà Lei e suo figlio , se lo stipendio è quello che è e con questi soldi avrà da mantenere il suo ragazzo ..
Non spiega le motivazioni per le quali suo marito è nulla facente e tenente ... A disposizione per ogni chiarimento .
D.b
Sig.ra Dolly come i miei colleghi le hanno già detto i beni ricevuti in donazione non ricadono in comunione.
per il resto, devono essere valutati più fattori: capacità lavorativa di suo marito, se il medesimo ha la possibilità di andare aviere con ala mamma che è in vita, la casa coniugale ecc..se vuole mi può contattare per approfondire la sua vicenda.
Gentile signora Dolly,nella comunione fra i coniugi non rientrano le donazioni;in caso di separazione puo' essere obbligata al mantenimento ma,se Suo figlio restera' con Lei e non e' autosufficiente economicamente,Suo marito sara' condannato a contribuire al mantenimento di Suo figlio.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
Buongiorno Sig.ra Dolly, i beni ricevuti in donazione o in eredità non ricadono nella comunione, quindi in caso di separazione non dovrà dividerli con Suo marito. Per quanto riguarda l'assegno alimentare, le indicazioni sono poco chiare, comunque immagino si riferisca a Suo marito; in tale ipotesi se lo stesso è in grado di lavorare e se Suo figlio non è autosufficiente, probabilmente sarebbe lui ad essere onerato di versare una minima contribuzione per il sostentamento del ragazzo.
Ove avesse bisogno di maggiori ragguagli può contattarmi.
Cordiali saluti.
Avv. Vincenzo Gurrado
Il codice civile prevede (Art. 179) che i beni acquisiti per donazione o successione, non ricadono nel regime di comunione dei beni, salvo che nell'atto di liberalità non sia disposto diversamente (ma non sembra il suo caso). In caso di separazione suo marito, se la sua situazione lavorativa non migliorasse, potrebbe avere diritto agli alimenti: l’assegno di mantenimento a seguito di separazione è disciplinato dall’art. 156 cc, il quale recita testualmente che “il Giudice pronunziando la separazione stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”.
La norma vuole tutelare il coniuge più debole e vuole obbligare il coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Buongiorno Dolly,
i beni acquistati da un coniuge a titolo gratuito, per successione o donazione, non ricadono nella comunione; trattasi, infatti, di beni personali del coniuge beneficiario anche se l'acquisto è avvenuto durante il matrimonio.
Quindi, stia tranquilla, in caso di separazione quei beni resteranno di Sua proprietà.
Per quanto concerne l'assegno, in assenza di Sue ulteriori precisazioni, non posso dirLe se Suo marito ha diritto all'assegno di mantenimento oppure agli alimenti, prestazioni che, infatti, hanno presupposti diversi.
In ogni caso, posso dirLe con assoluta certezza che l'obbligo di mantenere un figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, grava su entrambi i genitori.
Se ha necessità di ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarmi.
Cordiali saluti.
Avv. Luca Grassini.