Inviata da CORBANI CRISTIAN. 18 gen 2017
Separazione
Salve.
Io e la mia compagna siamo in rotta, abbiamo un figlio di 3 mesi.
nel caso decidessimo di non convivere più ( non siamo sposati ) quali diritti avrei io su mio figlio ( intendo mantenerlo ) ?
quali sono le tempistiche per avere una decisione del tribunale su quando e come poter stare con mio figlio?
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Buonasera Gone già detto dai miei colleghi si potrebbe procedere ad un ricorso congiunto se ci sta la volontà dell'accordo la tempistica dipende dal tribunale del luogo dove è depositata la domanda l'assegno di decide in base al reddito di entrambi. RESTO A sua disposizione per ogni chiarimento distinto saluti Avv.Giovanna Oriani
Buonasera, i tempi per ottenere un provvedimento variano da tribunale a tribunale e possono andare da un minimo di due o tre mesi fino anche ad un anno. Ovviamente se avete raggiunto un accordo i tempi sono più brevi. Il provvedimento dovrà stabilire presso chi risiederanno prevalentemente i figli e i tempi di visita dell'altro genitore (di solito i figli passano con il padre i fine settimana in maniera alternata, uno o due pomeriggi nel corso della settimana, 20/30 giorni d'estate, 7 giorni nelle vacanze di Natale e 3 in quelle di Pasqua).
Resto a sua disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Avv. Alberto Alvazzi del Frate
Buonasera sig. Cristian,
potete procedere con un ricorso congiunto, da presentare al Tribunale - Volontaria Giurisdizione, nel quale regolerete consensualmente i rapporti genitoriali.
Rimango a disposizione per ulteriori domande.
Cordialità.
Studio Legale Avvocato Sibour Vianello (Chioggia-Venezia)
Gentile Sig. Corbani, il nostro Legislatore, con una recente riforma, ha finalmente parificato i diritti dei bambini nati dalle unioni di fatto (ex “figli naturali”) con quelli dei figli nati all'interno del matrimonio (ex “figli legittimi”). A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge, non esistono più figli naturali e figli legittimi ma solo “figli”, i quali hanno pari diritti, oltre che pari dignità.
Fatta tale importantissima premessa e venendo alla sua domanda, ritengo utile farle presente che la cessazione della convivenza non fa certamente venire meno i diritti ed i doveri genitoriali. Sicché, il genitore non più convivente con i figli minorenni è tenuto a garantire a questi ultimi, oltre che l'assistenza morale, anche, quella materiale.
L' assistenza materiale solitamente viene garantita con la previsione di un assegno mensile(rivalutabile annualmente, secondo gli indici ISTAT), il cui importo varia da caso a caso, in ragione di più fattori, tra i quali sicuramente i redditi di ciascun genitore, i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi e l’eventuale titolo di proprietà dell'immobile adibito a casa familiare ed assegnato al genitore che continua a vivere con i figli. In ogni caso, la determinazione dell’assegno di mantenimento mira a garantire alla prole minorenne il tenore di vita precedente alla disgregazione del nucleo familiare.
Consideri, inoltre, che uno dei diritti primari riconosciuto, dalla normativa nazionale (legge 54/2006 c.d. legge sull affidamento condiviso) e dalle Convenzioni internazionali, ai figli minori coinvolti (loro malgrado) nei conflitti familiari è il diritto al proseguimento della relazione parentale e al legame affettivo con il genitore non convivente.
Suo figlio, quindi - ancora prima che Lei, quale padre- ha diritto a proseguire la relazione affettiva con il genitore non più convivente. Naturalmente, le modalità ed i tempi di frequentazione dovranno essere stabiliti in rapporto all'età ed alle esigenze del minore (ad es. quella dell’allattamento) . Nei casi, come il Suo- in presenza di fanciulli così piccoli, tanto più se ancora in fase di allattamento- possono essere previste, anche, consensualmente, soluzioni graduali volte a favorire un distacco sereno del bambino dalla mamma, con una regolamentazione della frequentazione che tenga conto degli orari dell’allattamento, per poi aumentare progressivamente con il passare del tempo, fino al raggiungimento di tempi adeguati a garantire il legame affettivo tra padre e figlia. I provvedimenti che verranno assunti dal Tribunale (che decide in composizione collegiale), sono comunque suscettibili di modifica in qualunque tempo, con il variare delle situazioni che hanno determinato la loro pronuncia. In relazione ai tempi di giustizia, in caso di accordo tra i conviventi e di ricorso congiunto, solitamente, la controversia viene definita in pochi mesi, diversamente dipende dal molti fattori tra i quali il Tribunale ma anche le questioni sottoposte al Giudice. Ad ogni buon conto, le faccio presente che frequentemente, già alla prima udienza, vengono pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti riguardanti l’affidamento, la frequentazione e il mantenimento dei minori. Sperando di essere stata chiara nella risposta ed augurandole di trovare un accordo con la sua compagna sulle questioni conseguenti alla cessazione della convivenza, la saluto cordialmente.
Avv. Donatella De Caria
Buongiorno,
anche i genitori non sposati devono stabilire le condizioni di separazione ed hanno gli stessi diritti sulla prole dei genitori sposati.
Quindi, se siete d'accordo, consiglio un ricorso congiunto per ottenere l'omologa da parte del Tribunale degli accordi che prenderete tra voi.
L'affidamento è per legge congiunto, significa che entrambi avrete la responsabilità genitoriale, ma il bimbo verrà collocato presso la madre giusta la tenera età. Lei avrà diritto di visita e un obbligo al mantenimento. Se lo ritiene mi contatti privatamente. Avv. Giulia Gasparini Carpi (MO).
Buona sera Cristian,
per esperienza Le possiamo dire che, depositando un ricorso congiunto in Tribunale ai sensi dell'art. 337ter c.c., ove si andranno a regolamentare il diritto di visita nonchè il contributo al mantenimento, se le condizioni sono garantiste per il minore, non viene nemmeno più fissata udienza. Arriverà all'avvocato la comunicazione del provvedimento del Tribunale. Questo è ciò che sta accadendo a Torino. Le tempistiche dipendono dai vari Tribunali.
Restiamo a disposizione per ogni evenienza.
I migliori saluti.
Studio Legale Giaccardi-Laurino (Torino)
Gentile Cristian,
Qualora lei e la sua compagna decidiate di rompere la convivenza vi consiglio un ricorso congiunto per stabilire insieme le condizioni di affido del bimbo, qualora presentiate un ricorso giudiziale le condizioni verranno stabilite dal Tribunale e le posso anticiparle che il bambino ,data la tenera età, con ogni probabilità verrà affidato alla madre con possibilità per lei di poterlo vedere e tenere con se dalle due alle tre volte la settimana e i fine settimana alternati.
Naturalmente verrà stabilito un mantenimento per il piccolo a suo carico.
Rimango a disposizione.
Avv. Marina Ligrani
Buongiorno,
E' necessario presentare un ricorso al giudice per stabilire e disciplinare le modalità di visita del bimbo e l'entità del assegno di mantenimento che dovrà versare per il figlio. Il mio studio si occupa prevalentemente di pratiche di diritto di famiglia pertanto qua allora desiderasse sono a completa disposizione per assisterla.
Cordiali saluti avv Michela parzani
presumibilmente Lei avrà un affido condiviso con la Sua compagna , con collocazione del bambino di tre mesi presso la Sua compagna e con Suo diritto di visita, nei primi anni, per più volte ogni settimana, per poi poter stare anche con Suo figlio il fine settimana e in periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali.
I tempi per il decreto, in caso di ricorso congiunto, dovrebbero essere abbastanza brevi.
La risposta della Collega è assai precisa e corretta.
Se poteste concordare, presentando ricorso congiunto, le condizioni del contributo al mantenimento del figlio mensile e per spese straordinarie ed i periodi di visita e collocamento, ritengo che i tempi sarebbero sensibilmente più ridotti
Potete ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere di regolamentare diritti di visita e mantenimento. L'assegno di mantenimento viene calcolato sulla base di molteplici fattori tra cui il suo reddito e quello della sua compagna. Le tempistiche variano da tribunale a tribunale.