Buonasera,
sono separata da 1 anno a causa del tradimento di mio marito, in attesa di trovare un accordo in merito alla casa coniugale la quale non è stata assegnata a nessuno data la mancanza di figli.
Siamo in regime di separazione dei bene, il mutuo è cointestato ma con addebito su mio conto corrente privato, di conseguenza ho sempre provveduto alla pagamento della rata mensile con soldi di mia proprietà.
Il giudice 1 anno fa ha dato un provvedimento provvisorio al mio ex marito, il quale avrebbe dovuto versaresul mio conto corrente il suo 50% di rata di mutuo, sono trascorsi mesi e ad oggi non mai ricevuto nulla.
-Posso procedere nei confronti del mio ex marito chiedendo la restituzione del suo 50% di mutuo da me versato dall’inizio della stipulazione del Contratto di mutuo (sottoscritto nel 2014)?
-come posso procedere nei confronti del mio ex marito in merito all’inadempienza del provvedimento del Giudice, il quale è stato accettato dal mio ex con sua firma?
Grazie per l’attenzione
Romina
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Il provvedimento del Giudice costituisce titolo esecutivo fino a quando verrà pronunciata la sentenza, quindi può darne esecuzione fino a quel momento precettando Suo marito al pagamento e in caso negativo procedere con la fase esecutiva, chiedendo ad esempio il pignoramento del quinto dello stipendio.
Il provvedimento del tribunale è come fosse una sentenza, per cui con quella può, tramite legale, notiificare atto di precetto e provvedimento a suo marito, intimando di legge il pagamento nei 10 gg. Questo se è ben indicata la somma, diversamente dovrà prima ottenere un decreto ingiuntivo. Se non paga può procedere o pignorando lo stipendio, ove presente, ovvero pignorando la sua quota parte di immobile, fatte le opportune valutazioni, e successivamente fare un intervento per le rate che man mano maturano, in modo tale di entrare in possesso anche della sua quota di immobile. Resto a disposizione
Gentile Signora Romina,
si rivolga ad un avvocato onde diffidare formalmente Suo marito al pagamento delle somme dovute a decorrere dall'emissione dell'ordinanza Presidenziale.
Il provvedimento del Giudice costituisce titolo esecutivo e, pertanto, in caso di reiterato mancato pagamento, potrà notificare un atto di precetto e procedere con il pignoramento di beni intestati a Suo marito (conto corrente, retribuzione fino ad 1/5, anche la quota dell'immobile di proprietà del medesimo...).
Cordiali saluti.
avv. Francesca Minutolo del Foro di Modena
Ritengo che non sussistono i presupposti per ottenere la restituzione del 50% delle somme da lei pagate in costanza di matrimonio ovvero prima della separazione, per quanto concerne il pagamento degli importi dovuti in virtù del provvedimento da lei citato potrà agire esecutivamente anche con il pignoramento del bene immobile in comune. Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari
Buongiorno signora Romina,
certamente che può procedere nei confronti del coniuge ( ex) con il provvedimento del Giudice che ha disposto la restituzione del 50%.
Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato è di attivarmi quanto prima.
Resto disponibile per qualsiasi sua necessità presso il mio studio legale.
Cordialità
Avv. Maria Sannino (Lucca)
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Buongiorno,
può procedere con intimazione di pagamento dell'insoluto e quindi agire esecutivamente in sede civile, e può procedere con querela per inottemperanza all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, salvo che si tratti di mera omologa di accordo e non di ordinanza-decreto.. Cordiali saluti.
Avv. Massimiliano Maida
signora il provvedimento del Giudice le permette di procedere esecutivamente ciò significa aggredire le somme o i beni di suo marito .
Io userei modi molto più incisivi , conteggiato l'importo che costui le dovrebbe dare , o formulerei un sequestro , o pignorerei parte della sua retribuzione o qualora suo marito avesse uno stipendio fisso proverei a chiederei un ordine di pagamento direttamente al datore .. insomma esistono varie ipotesi usufruibili .. a sua disposizione
Buongiorno,
il provvedimento del giudice è immediatamente esecutivo ed attraverso detto provvedimento può precettare suo marito e di seguito procedere ad azione esecutiva. Se suo marito lavora si pignora un quinto dello stipendio. se ha un conto corrente, si pignora il conto corrente.
Comunque la risposta alla sua domanda è SI.
Cordialità Avv. Paola Federici
Gentile Romina,
Il provvedimento presidenziale è titolo esecutivo pertanto in caso di inadempimento può essere eseguito forzatamente con una specifica procedura.
Dunque contro il suo ex marito potrà agire giudizialmente per ottenere il dovuto.
A tanto devo aggiungere che la violazione di un ordine contenuto in provvedimento giudiziale come il provvedimento provvisorio di separazione rappresenta condotta perseguibile penalmente.
Avv Marina Ligrani
Gentile Signora,può senz'altro procedere nei confronti del suo ex marito per il recupero della somme versate,per suo conto,a titolo di mutuo per l'acquisto della casa.
Il provvedimento del Presidente del Tribunale la autorizza,in mancanza di spontaneo adempimento da parte di suo marito, a procedere al recupero coattivo.
Si rivolga quindi al suo avvocato per procedere alla fase esecutiva.
Cordialità
Avv.Giovanni Cigliola