Gentilissimo Avvocato,
Vorrei esporre il mio caso per avere informazioni su come procedere.
Io e la mia compagna ci stiamo separando dopo 3 anni di convivenza. Si tratta di una convivenza senza atti giuridici né figli.
L'immobile è di sua proprietà ed il mutuo è sempre stato sempre pagato da lei mentre l'acquisto dei mobili è stato effettuato metà a testa.
Ovviamente io ho sempre provveduto all'equa divisione e pagamento delle spese domestiche di gestione ordinaria e convivenza.
Essendo io quello che deve abbandonare l'alloggio mi spetterebbe di risarcimento per la mia quota di mobilio dopo 3 anni di utilizzo condiviso?
In che percentuale rispetto al valore iniziale?
Soprattutto:
Può lei pretendere che paghi a posteriori un rimborso sulle rate del mutuo od in funzione di un affitto che sostiene avrei dovuto pagare in questi anni ?
Grazie mille per l'attenzione.
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 1 persone
Buongiorno signor Fabrizio,
la situazione di fatto che lei descrive può portare ad una soluzione ponderata che a mio modesto parere è la seguente: lei lascia l'abitazione e il mobilio, salvo che lo stesso abbia un notevole valore commerciale, e ognuno prosegue per la propria strada.
Cordiali saluti
avv. Emanuela Costa
Venezia
Buongiorno,
ritengo che potrebbe avere diritto ad una piccola percentuale del suo 50% di spesa del mobilio, ormai svalutato, non oltre il 30% del valore della Sua quota.
Per il resto, credo che la Sua (ex) compagna non potrà domandarle nulla in cambio della coabitazione.
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini
Buongiorno.
Credo che l'unica cosa che possa essere divisa siano i mobili e gli arredi, se hanno un particolare valore artistico o antiquario, nel qual caso potrebbero essere considerati investimenti fatti in comune. Altrimenti non hanno valore di mercato.
Per il resto vale la risposta della Collega Davanzo.
Caro Fabrizio,
trattasi normalmente di quelle che vengono definite obbligazioni naturali, tipiche di un rapporto di convivenza di fatto.
Questo tipo di obbligazioni hanno le caratteristiche di non essere obbligatorie (come in un matrimonio) e di non poter essere chieste indietro (non sono ripetibili).
A mio modesto avviso potrebbe considerarsi una condizione paritaria e pertanto nessuno dei due può chiedere indietro qualcosa all'altro.