Salve sono carmela.ho acquistato casa in una corte comune,nella quale come servitù comuni di trovano un forno,un pozzo,abbattuto,e un'aia.nel mio atto però rispetto a quello degli altri proprietari non sono riportati in maniera specifica,ma vi è solo la dicitura che abbiamo diritto alle parti comuni.controllando l'atto precedente vi è la stessa dicitura.voleva sapere se questo comporta esclusione da qualche servitù o al contrario ci da accesso a tutte senza esclusione.in quanto il nostro vicino nel suo atto ha invece alcune servitù specificate non vengono nominati né pozzo né forno.
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Gentile Signora,
le servitù sono una cosa, le parti comuni sono un'altra. Occorre capire bene di cosa si sta parlando per fornirLe una risposta. Ad ogni modo le parti comuni, negli atti, di solito non vengono esplicitate ma indicate in modo generico (si vedono comunque nelle visure catastali).
Cordiali saluti,
Avv. Andrea Simoncelli (Bergamo)
Gentile sig.ra Carmela,
Lei ha diritto, oltre alle servitù indicate nell'atto di compravendita, anche alle c.d. servitù legali o coattive; ma per la costituzione di tali servitù occorre pur sempre un atto costitutivo che può avere natura negoziale, giudiziaria o amministrativa
Cordialità
Avv. Alessio Scatigna
Gentile signora,
Le parti comuni sono tali e possono essere utilizzate da tutti anche se non specificate nell'atto. Le servitù sono diritti reali di natura diversa. Occorre capire di fronte a cosa ci troviamo per dare una risposta certa.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott.ssa Ida Francesca Ginori
Salve,
le servitù sono diritti reali opponibili a tutti gli aventi causa e trascritte nei registri immobiliari, quindi operano a prescindere dal fatto che siano richiamate in atto o meno.
I diritti sulle parti comuni condominiali sono trasferiti unitamente alla proprietà dell'immobile, anche se non espressamente precisati ed elencati.
Cordiali saluti
Avv. Nicola Sansone