Mio marito ha subito una condanna per furto, non avendo precedenti non ha scontato nessuna pena ma ora vorrebbe fare un concorso ma deve presentare la fedina penale e essendoci questa condanna non risulta pulita e quindi arrecchera un problema. Ora mi chiedo si può richiedere la cancellazione della condanna dalla fedina penale e se si quanto tempo deve passare dalla condanna? Come è la prassi? Ringrazio in anticipo
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Gentile Sig gigina per cancellare il reato è necessario procedere con il procedimento di riabilitazione mediante un istanza da depositare presso il tribunale di sorveglianza seguito da un tempo di istruttoria e la celebrazione della camera di consiglio. A disposizione per eventuali dettagli. Cordialmente. Avv francesca di
se sono trascorsi almeno tre anni dal giorno dell'esecuzione della pena (o 8 se ci sono altre condanne) e il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta (che verrà dichiarato dalla Questura che poi farà una piccola relazione) si può fare istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza. Poi ci sarà un procedmento che prevede appunto una relazione da parte della Questura e poi dopo qualche mese, il Tribunale deciderà o fisserà una udienza (qui a Bolzano decidono anche senza udienza)
Buongiorno, se sussistono i presupposti previsti dall'art. 179 c.p. (condizioni per la riabilitazione), può essere presentata al Tribunale di Sorveglianza un'istanza di riabilitazione ex art. 683 cpp.
Gentile Gigina,
Esiste L'istituto della riabilitazione, previsto dall'art. 178 del codice penale, che consiste in una procedura che consente a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decreto di condanna non opposto , di chiedere e ottenere, se in possesso dei requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario, e, di conseguenza, l'estinzione degli stessi.
Questo istituto permette alla persona che abbia subito una condanna, e che abbia manifestato segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna stessa ed è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del giudice che l'ha emessa.
Secondo L'art. 683 cpp l'interessato può proporre la domanda anche senza l'assistenza di un difensore. l'assistenza di un avvocato, però, sarà necessaria all'udienza che verrà fissata innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
L'art. 179 del codice penale prevede che la riabilitazione venga concessa se siano decorsi almeno tre anni dal giorno dell'esecuzione della pena e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, a meno che non ci sia la recidiva dunque il termine si allunga fino a otto anni.
Avv. Marina Ligrani
Gent.ma Gigina,
suo marito potrà chiedere l'estinzione del reato decorsi 5 anni dalla sentenza nel caso in cui non abbia commesso nuovi reati della stessa indole. L’estinzione è prevista dall’art. 445 codice di procedura penale. L’estinzione va chiesta tramite un ricorso con l’assistenza di un avvocato. L’estinzione non comporta la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità che andranno ad interrogare il sistema, vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, anche se poi dichiarato estinto.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
avv. Laura Fagotto
Gentile signora,
é sicura che la condanna risulti? Prima di ogni cosa le consiglio di verificare (se, ad esempio, suo marito ha patteggiato, non c'è menzione nel certificato penale). Qualora, invece, risultasse, l'unica strada sarebbe quella della riabilitazione ma occorrerà verificare se ricorrono le condizioni.
Cordialmente.
Avv. Adele Manno