Buongiorno,
sapreste dirmi se esiste una regola di manutenzione nonché una distanza ben precisa e codificata alla quale devono essere poste le siepi, rispetto le ringhiere del muro di cinta esterno posto in un giardino ad uso esclusivo in un contesto di "condominio" quadrifamiliare? Grazie
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 8 persone
Egregio Marco,
Le norme contenute nel codice civile che si occupano delle distanze dai confini di piante e siepi sono poste a tutela delle distanze fra le costruzioni di privati proprietari e non a tutela delle distanze tra un privato proprietario e la pubblica via.
Tuttavia l'art. 29 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) prevede che i privati proprietario di fondi confinanti con una strada pubblica hanno l'obbligo di tagliare i rami che "si protendono" sulla pubblica via e non quelli che, all'interno della proprietà privata, si elevano in altezza.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, saluto cordialmente.
Buongiorno signor Marco,
in linea generale si deve fare riferimento al regolamento comunale e ove questo non vi sia si deve far riferimento agli articoli del codice civile 892 e successivi.
Cordiali saluti
Avv. Emanuela Costa
Venezia
Gentilissimo,
l'art. 892 del codice civile afferma che "Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali." Sempre ai sensi della citata disposizione normativa, se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate (per le siepi) le seguenti distanze:
- mezzo metro per le siepi vive;
- un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
- due metri per le siepi sono di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Fermo quanto sopra, dalla Sua domanda si desume che Lei voglia piantare delle siepi adiacenti ad un muro di cinta di un giardino di proprietà di un condominio, del quale Lei non fa parte.
Se, invece, Lei fa parte del condominio, è preventivamente opportuno consultare quanto eventualmente dispone in materia il regolamento condominiale.
Secondo la giurisprudenza (Cassazione civile , sez. II, sentenza 16/04/2007 n° 9093) le recinzioni che circondano un condominio e i relativi cancelli sono presunti di proprietà di tutti i condomini e la loro riparazione e/o manutenzione fa carico a tutti secondo i millesimi di proprietà.
Quanto sopra, perfino nel caso in cui un tratto della recinzione circoscrive una parte di giardino di proprietà privata.
Viceversa, quando lo stesso giardino ha una sua recinzione autonoma, che non prosegue a circondare il resto dell’edificio condominiale, tale presunzione cade. Naturalmente conta comunque quel che afferma il regolamento condominiale contrattuale.
Per quanto riguarda la manutenzione, se le siepi sono private questa spetta esclusivamente al proprietario delle stesse; in caso di condominio, invece, alle spese di potatura degli alberi che insistono su un suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino sono comunque tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio. Sempre con riferimento al decoro dell’immobile, in mancanza di specifiche norme contenute nel regolamento di condominio, le spese per la conservazione e la manutenzione di un giardino di proprietà comune devono essere ripartite fra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali.
Cordiali saluti.
Egregio Marco,
le norme che prevedono delle distanze dai confini di piante e siepi contenute nel codice civile sono poste a tutela delle distanze tra privati proprietari e non tra un privato proprietario e la pubblica via.
Tuttavia l'art. 29 del Codice della Strada prevede l'obbligo per i privati proprietari che hanno fondi confinanti con una strada pubblica di tagliare i rami che "si protendono" e non quelli che si elevano in altezza.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, saluto cordialmente.
La norma di riferimento in materia di distante è l'articolo 892 del cod.civ che rinvia - in prima battuta - ai regolamenti del posto e poi agli usi locali: se gli uni o gli altri nulla dispongono si applica l'art 892 al n° 3 che prevede per le siepi vive mezzo metro. Circa la manutenzioe , essendo a contatto col marciapiede, la stessa è necessaria e correlata alla presenza della vegetazione sia per il passaggio pedonale, sia per la visibiltà anche per la eventuale presenza di segnaletica.
Distinti saluti
Avv.Felice Bruni - Catanzaro