Società idrica apposizione sigilli a contatori

Inviata da Un inquilino. 23 set 2024

Buonasera, la società idrica, senza preavviso congruo, si è introdotta nella proprietà privata (parco) senza avvisare nessuno per apporre i sigilli ai contatori: questa condotta è attribuibile a reato? Si specifica che c'è una causa in corso tra i condominio e tale gestore per perdite occulte. Si fa presente che tra gli utenti condomini sono presenti minori, minori di tre anni, anziani e disabili. Grazie

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Buonasera,

La condotta della società idrica che, senza preavviso, si introduce nella proprietà privata per apporre i sigilli ai contatori può effettivamente essere oggetto di valutazione sotto vari profili legali, sia in ambito civile che penale.

1. **Invasione di proprietà privata**: L'accesso non autorizzato a una proprietà privata, quale può essere il parco condominiale, potrebbe configurare una violazione del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 614 del codice penale, che punisce l'introduzione o il mantenimento di una persona nell'altrui abitazione o nelle appartenenze di essa contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderla. Questo reato è perseguibile a querela della parte offesa.

2. **Interruzione di pubblico servizio**: Nel caso in cui l'azione della società idrica abbia comportato l'interruzione della fornitura di acqua, che è considerato un servizio essenziale, si potrebbe configurare il reato di interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'art. 340 c.p. Questo reato è particolarmente rilevante quando l'interruzione colpisce soggetti vulnerabili, come anziani, disabili o minori, che necessitano di un accesso continuo a beni essenziali come l'acqua potabile.

3. **Obbligo di preavviso**: La società idrica, prima di procedere con l'interruzione del servizio o l'apposizione dei sigilli ai contatori, è tenuta a fornire un preavviso congruo agli utenti interessati, a meno che non vi siano circostanze eccezionali che giustifichino un intervento urgente. La mancata comunicazione preventiva potrebbe comportare una violazione delle norme contrattuali e delle regole di buona fede nei rapporti tra la società e i consumatori. In questo senso, il fatto che vi sia una causa in corso per perdite occulte tra il condominio e la società idrica potrebbe rafforzare ulteriormente la necessità di un comportamento più prudente e comunicativo da parte di quest'ultima.

4. **Tutela degli utenti vulnerabili**: La presenza di minori, anziani e disabili tra gli utenti del condominio impone alla società idrica un obbligo di particolare cautela. L'interruzione del servizio idrico, senza il dovuto preavviso, potrebbe incidere negativamente sulla salute e sul benessere di queste categorie di persone, il che potrebbe esporre la società idrica a responsabilità civili per danni. In particolare, l'art. 2043 c.c. impone il risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, e la mancata considerazione delle esigenze particolari di soggetti vulnerabili potrebbe costituire una grave negligenza.

5. **Causa in corso**: La circostanza che vi sia una causa pendente per perdite occulte tra il condominio e la società idrica potrebbe influenzare ulteriormente la valutazione della legittimità dell'azione della società. In presenza di una controversia giudiziaria in corso, la società avrebbe dovuto agire con maggiore cautela e trasparenza, attendendo la decisione del giudice o comunque garantendo il rispetto delle regole processuali e dei diritti degli utenti.

In conclusione, la condotta della società idrica potrebbe configurare diverse ipotesi di illecito, sia penale (come l'invasione di proprietà e l'interruzione di pubblico servizio) sia civile (violazione di obblighi contrattuali e risarcimento del danno). Ti suggerisco di valutare la possibilità di presentare una querela per quanto concerne la violazione del domicilio e di chiedere un risarcimento per eventuali danni subiti a causa dell'interruzione del servizio. Inoltre, potrebbe risultare utile segnalare l'accaduto all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, che vigila sul comportamento delle società fornitrici di servizi essenziali.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o per assisterti nella redazione degli atti necessari.

Cordialmente,
Avv. Stefano Brustia

Avv. Stefano Brustia Avvocato a Roma

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