Ho 22 anni e i miei genitori si stanno muovendo legalmente per la separazione. Io e mia madre viviamo già da diversi anni in una città e casa diversa da mio padre, con affitto intestato a lei. Mentre lui continua a vivere nella casa di proprietà. Finora i rapporti sono sempre andati bene e lui ci ha sempre mandato soldi pur non essendoci una separazione legale. Ora la situazione si è inasprita e si è deciso di passare agli avvocati. Mio padre vuole darci una somma di denaro appena sufficiente a coprire l'affitto qui a casa, per me e mia madre. Lei è casalinga da sempre e ha 50 anni. Io nemmeno lavoro perché sono uno studente universitario e tra tirocinio e lezioni non ho tempo di respirare, faccio qualche lavoretto occasionale per pagare gli studi ma a stento copro le spese. Se con i soldi che mio padre decide di mandarci non riusciamo a pagare le spese è possibile che io sia legalmente (non parlo di moralmente) obbligato a mantenere mia madre? E se io decidessi di andare a vivere da solo e suggerissi a mia madre di tornare a casa con i suoi genitori, i miei nonni? Lei può in qualche modo obbligarmi a mantenerla?
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Sarò breve: anche i figli sono obbligati in base al codice civile a mantenere i genitori che si trovano in "stato di bisogno" cioè quando non hanno adeguati mezzi di sostentamento. L'obbligo del figlio sussiste solo quando il coniuge del genitore che versa in stato di bisogno non sia in grado di provvedere al suo sostentamento e sempre che il figlio abbia adeguati redditi. Nel suo caso, essendo Lei studente privo di redditi, non ritengo che possa sussistere un'obbligazione alimentare in favore di Sua madre. Pertanto, si deve procedere secondo l'ordine stabilito dall'art. 533 codice civile: primo obbligato è dunque il coniuge, cioè Suo padre.
Sua madre puo' chiedere un assegno di mantenimento a suo padre se non e' automa da un punto di vista economico e cosi' lei in quanto studente non avente auto-sufficienza economica. Rimango a disposizione. Distinti saluti Avv. Giuseppe Bacci
Buongiorno.
Al mantenimento, che è il corrispondere quanto necessario per le esigenze più strette di vita, quali mangiare ecc.. sono tenuti TUTTI i soggetti ora descritti nelle norme, recentemente modificate nel 2013 di cui agli artt. 316 bis ss. cod.civ. e financo gli ascendenti, ovviamente in proporzione delle proprie sostanze.
Quindi, a mio avviso, anche suo padre, che non può liquidare la questione nel modo che ho letto, sia pur sommariamente.
Mi faccia pure sapere se ha bisogno. I miei recapiti sono nel sito.
In Fede
Avv. Michele Vissani
Gentile signora Gabriella,Sua madre può richiedere il mantenimento a Suo padre e,in caso di necessità,gli alimenti a Lei.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli