La mia ex moglie è tedesca e adesso vive a Monaco. Non abbiamo mai avviato le pratiche perchè non era necessario ma da un anno esco con una donna e non vorrei che mi vedesse più come un uomo sposato. Ci siamo sposati a Vibo Valentia, devo far partire le pratiche da li?
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Gentile signor Alessandro,
dalla domanda non è chiaro se sia stato presentato ricorso per separazione o meno.
Ai sensi dell'art. 706 c.p..c la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il medesimo criterio è stabilito per il procedimento di divorzio.
L'art. 4 della legge 898/1970 dispone che qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Rimango a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento
Cordiali saluti
Avv. Enrico Lo Presti
ai sensi dell'art. 4 L. 898/70 in materia di scioglimento del matrimonio, il Tribunale competente per la domanda di divorzio quando il coniuge convenuto è residente all'estero - come nel Suo caso - è quello del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente (ossia, della persona che propone la domanda, instaurando così il processo) qualora quest'ultimo risieda in Italia.
Ne consegue che, nel Suo caso, Lei potrà presentare il ricorso per divorzio al Tribunale del luogo in cui ha la propria residenza o il domicilio al momento della proposizione della domanda. Tale criterio di determinazione del foro competente è speciale rispetto a quello generale relativo al luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune e si riferisce al caso in cui entrambi i coniugi siano residenti in Italia.
Sperando di averLe fornito una risposta esauriente ai dubbi da Lei esposti, rimango a Sua disposizione qualora abbia necessità di assistenza in giudizio.
Cordialmente
riguardo la separazione è competente il luogo di residenza dei coniugi o il luogo dove la vita matrimoniale si è svolta. In ogni caso, dipende se volete procedere di comune accordo.
Se ha bisogno di ulteriori informazioni, rimango a disposizione.
Avv. Anna Maria Fanzini
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Gentile signore,
può presentare la domanda di divorzio congiunta presso la residenza abituale di uno dei coniugi, quindi per Lei a Verbania; se la domanda non è congiunta:
- presso la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto (Sua moglie se è lei che predispone l'istanza di divorzio), o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda.
Buona giornata.
Avv. Barbara Spinella
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Egregio Sig. Angelo, Lei può introdurre domanda di divorzio davanti al tribunale dell'ultimo luogo in cui ha risieduto con sua moglie.
Per eventuali necessità mi contatti presso i recapiti indicati sul mio profilo.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra