Buonasera sperando di avere una buona notizia vorrei con la presente esporre la mia situazione. Sono ecuatoriana sposata e separata con italiano una bambina di 5 anni e cittadina italiana sal 2014. Ho una sorella in equator unica sorella nessun altro parente con un problema di salute e vorrei stargli vicino per questo vorrei sapere se è possibile farla arrivare in italia. Lei è maggiorenne disoccupata e io la aiuto economicamente, per due anni la tenevo a carico legalmente. Spero di essere stata sufficientemente chiara nell'esporre la mia storia.
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Buongiorno.
Può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gentile signora,
Sua sorella può chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 del Decreto Legislativo n. 286/98,che stabilisce: “Non è consentita l’espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana”. Il questore non può rifiutare Il permesso di soggiorno per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di ricongiungimento con un proprio familiare cittadino italiano.
Avv. Marina Ligrani
Nulla è impossibile,ma non è per niente facile.
Lei non dice se abbia ottenuto la cittadinanza italiana quale coniuge di cittadino italiano, ma parrebbe di no. La figlia di 5 anni è cittadina italiana, ma la parentela con la zia supera il secondo grado.
Teoricamente, una normativa esiste che potrebbe consentire il ricongiungimento della sorella ecuatoriana. Si tratta del Decreto Legislativo n 30 2007 art 3
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Si dovranno avere i documenti attestanti la parentela tradotti e legalizzati dall'ambasciata italiana e devono avere la dizione che sono emessi per il ricongiungimento familiare
Servono le prove che il familiare è a Suo carico.