Sospensione assegno a figlio maggiorenne
Mia figlia ha 40 anni e non avendo titoli di studio fa lavori saltuari, posso chiedere al giudice la sospensione dell'assegno o lo dovrò versare vita natural durante se non sarà economicamente indipendente?
Mia figlia ha 40 anni e non avendo titoli di studio fa lavori saltuari, posso chiedere al giudice la sospensione dell'assegno o lo dovrò versare vita natural durante se non sarà economicamente indipendente?
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Buongiorno Signor Salvatore.
Non può essere chiesta la sospensione del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ma può chiedere la riduzione della somma che elargisce a Sua figlia.
Infatti, secondo la giurisprudenza, i figli devono essere mantenuti, anche se maggiorenni, fino a quando non raggiungono l’indipendenza economica, a meno che il genitore non dimostri in giudizio che la condizione di non autosufficienza economica del figlio dipenda da una sua inerzia o rifiuto ingiustificato, ad esempio nella ricerca di un’occupazione stabile.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
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Gent.le Sig. Salvatore,
dal quadro che emerge direi che vi sono spazi per chiedere al Giudice la revoca dell'assegno di mantenimento. L'accoglimento della domanda dipenderà ovviamente dalla valutazione delle condizioni complessive di vita sue e di sua figlia.
Cordialmente
Avv. Daniela Sabena
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Gentile Salvatore,
dallo scarno quadro informativo fornito, presumo che sua figlia non sia convivente con lei quindi potrebbe chiedere una revisione dell'assegno di mantenimento sia con riferimento al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica oppure che tale non autosufficienza dipenda da negligenza o non o comunque da fatto imputabile a sua figlia. Per valutare questo quadro è necessario esaminare il quadro documentale e probatorio (testimonianze affidabili) di cui dispone. cordiali saluti Avv. Fabio Di Resta
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gentile Salvatore ,
la suprema corte oggi ha aperto uno spiraglio giurisprudenziale relativamente al dovere del genitore separato di versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente.
Più volte la Suprema Corte ha sottolineato come non sia dovuto se il figlio abbia rifiutato opportunità di lavoro o abbia espletato un'attività lavorativa, seppure discontinua, ma attestante quantomeno il possesso di capacità idonee per immettersi nel mondo del lavoro.
Pertanto, fermo restando la necessità di proporre un procedimento ad hoc per la modifica delle condizioni riguardanti i figli contenute nella sentenza di separazione e l'onere della prova a carico (ovvero dimostrare la autosufficienza anche solo possibile della figlia) lei può ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento.
avv. Marina Ligrani
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