alve avvocato io il 18 giugno ho sbattuto contro un muretto senza danni a terzi ne feriti ho solo urtato il muretto ho fatto l'esame alcol risultato 1,18 g/l sospensione patente 6 mesi adesso ho fatto la visita in commissione medica ed tutto ok!!sul verbale c'è scritto coinvolto in incidente Volevo sapere almeno ho letto tutti i forum e la revoca della patente di guida c'è in caso di incidente con tasso alcolico superiure ad 1,50g/l quindi nel mio caso c'è solo la sospensione!!ho chiesto alla polizia ai carabinieri e mi hanno confermato che non c'e'la revoca!! Volevo sapere da un esperto se è vero e se si può fare qualcosa visto che sotto 1.50 c'è il raddoppio delle pene e non si possono fare i lavori socialmente utili magari visto che ho urtato un muretto senza coinvolgere nessuno se c'era la possibilità di farli ugualmente è così evitare che mi diano altri 6 mesi ed essere sicuro che nel mio caso non ci sia la revoca che magari il giudice decide di testa sua ma sulla legge specifica ameno quanto letto che la revoca c'è solo superato 1.50 in caso di incidente fascia C io ero in fascia 1.18 vi ringrazio
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Il co. 2 bis dell'art. 186 del Codice della Strada così prevede: “Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), …...., la patente di guida è sempre revocata ….”.
Per costante giurisprudenza, qualsiasi tipologia d’incidente stradale (nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; non rileva che non vi siano stati danni né alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni), provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica, impone l’applicazione dell’art. 186, comma 2 bis Codice della Strada e dunque esclude l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186, comma 9 bis Codice della Strada (sul punto, da ultimo, Corte di Cassazione n. 34909 del 17.07.2017).
Cordialmente.
Avv. Elisa Cossa
Egregio sig. Davide,
Le riporto il testo di legge: art. 186 2° comma CdS lett.Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; occorre inoltre valutare eventuale recidiva. Cordiali saluti
avv. Mariagrazia Gasparini
Buongiorno,
confermo quanto riferitole dal collega che mi ha preceduto. non è prevista la revoca.
concordo altresì sull'utilità di concordare la pena con il pubblico ministero.
Non esiti a contattarmi per approfondire la questione.
Un cordiale saluto,
Avv. Luigi Colombino
buongiorno,
no non è prevista la revoca della patente.
Tuttavia in caso di incidente (anche solo contro un muretto) è previsto un regime processuale e sanzionatorio un po' più severo. Per evitare conseguenze più negative è necessario concordare la pena tramite opposizione a decreto penale di condanna o patteggiamento.
Cordiali saluti
Avv. Massimiliano Maida