Uno sbaglio nell'apertura di una Società mi ha portato ad indebitarmi con Banche ed Equitalia con cifre che assolutamente non riesco a rendere anche perchè con i miei 51 anni ho difficoltà a trovare lavoro.
Ho letto del fallimento personale, ma non so come procedere e ho difficoltà nel pagare parcelle elevate ai professionisti nell'eventualità di procedere.
Sono della provincia di Asti.
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Se i debiti derivano dalla Società (immagino una Società in nome collettivo o una società in accomandita), quale socio illimitatamente responsabile occorre verificare se può accedere al "fallimento personale" (ovvero alla procedura prevista dalla Legge 3/2012).
Ad oggi i casi sono pochi.
Ci si rivolge al tribunale, con costi vivi intorno ai € 130,00, depositando una domanda con determinate caratteristiche (può redigerla lei o - preferibilmente - farsi assistere da un legale, eventualmente avvalendosi del gratuito patrocinio)
Se la domanda viene accolta l'organo di composizione della crisi sovraintenderà all'esecuzione del piano. Il compenso per tale organo è stabilito da una tabella ministeriale (che ricalca quanto previsto per altre procedure concorsuali, ma con una riduzione del 40%) e l'importo dipende dall'entità dei debiti.
Se la procedura arriva a buon fine e vengono pagati i debiti nella misura indicata nel piano, gli altri debiti non pagati vengono definitivamente cancellati
Cordiali saluti
Avv. Stefano Toro
Buongiorno,
vi sono differenti procedure volte alla soluzione di situazioni come la Sua. Ho trattato diverse pratiche di privati che, come Lei, si trovavano in gravi difficoltà e, la maggior parte dei casi, erano situazioni risolvibili. Il mio studio, infatti, opera in sinergia con un dottore commercialista proprio per fornire la massima assistenza al Cliente e, quindi, ottenere il miglior risultato possibile sia sotto il profilo legale che fiscale e tributario.
Data la situazione, è comprensibile il Suo timore riguardo ai costi di un professionista. Per tali motivi, Le consiglio di chiedere un preventivo chiaro e dettagliato al professionista che La seguirà.
Qualora fosse interessato, non esiti a contattare il mio studio per fissare un incontro senza alcun impegno. Solo una volta valutata la sua posizione a 360 gradi, infatti, si potrà rispondere al Suo quesito.
La saluto cordialmente.
Avv. Eleonora Restifo
Salve,
la legge 3 del 2012 prevede diverse tipologie di procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Occorrerebbe in primo luogo verificare se sussistono nel Suo caso tutti i presupposti per ricorrere a una di esse.
È previsto l'intervento di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o di un singolo professionista nominato dal tribunale), i cui costi sono regolati in via generale da una tabella ministeriale (Decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202).
Per l'assistenza legale, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti di legge dovrebbe essere possibile avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").
Cordiali saluti
Salve,
la cosa migliore è contattare un legale, la legge sul sovraindebitamento, pur essendo stata emessa nel 2012, ha avuto nella pratica non pochi problemi. Ora però sembra che in tutta Italia siano partiti i primi procedimenti e, a prima vista, il suo caso si addice ad una delle possibilità che offre la legge.
Buongiorno,
è possibile rivolgersi alla competente Cancelleria del Tribunale e presentare un Ricorso per la nomina di un professionista ex Lege 3/2012 (in molti Tribunale di ci sono dei moduli anche scaricabili via internet), il costo del C.U. dovrebbe essere fisso ed ammonta ad €. 98,00 oltre una marca da bollo per l'iscrizione a ruolo di €. 27,00. Sarebbe naturalmente meglio rivolgersi ad un professionista che La possa assistere con professionalità e competenza. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Egr. signore,
se già non vi sono in essere istanze di fallimento (dipende comunque dall'entità del debito) lei può ricorrere davanti al tribunale.
Chiunque abbia un'eccedenza di debiti, che sia o no iscritto al registro di commercio, può dichiarare l'insolvenza davanti al giudice del tribunale competente (art.191 LEF). Se è esclusa qualsiasi possibilità di regolamento dei debiti mediante trattativa privata, il giudice può allora aprire una procedura di fallimento personale che prevede la liquidazione di tutti i beni pignorabili, tra cui eventualmente l'abitazione, con lo scopo di rimborsare i debiti.
Buongiorno,
con riferimento alla Sua situazione, preciso che la legge n.3/2012 ha introdotto i c.d. accordi per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di un procedimento che può essere richiesto personalmente dal soggetto sovraindebitato (e non soggetto al fallimento) presso il Tribunale in cui ha la residenza.
Per essere ammessi alla procedura servono però dei requisiti ben precisi che devono essere valutati caso per caso.
Le consiglio quindi di rivolgersi ad uno studio legale della sua zona per verificare la fattibilità della procedura e per individuare la soluzione migliore nel suo caso.
Cordiali saluti