Nell'ambito della futura riorganizzazione del settore recapito di Poste S.P.A. verranno accorpate varie realtà lavorative con conseguente chiusura di alcune sedi. Nel mio caso si prospetta il trasferimento ad una sede a 20 chilometri di distanza, questo con il beneplacito delle varie istituzioni sindacali in maniera di aumentare il punteggio delle varie zone di recapito e preservare il maggior numero di portalettere.
La mia domanda è:
può un azienda cambiare sede di partenza fermo restando che a variare sarà la distanza ma logicamente ma si dovrà sempre arrivare alle stesse zone di recapito senza riconoscermi nulla di indenizzo?
Vorrei precisare che nella mia sede attuale l'ufficio postale resterà sempre aperto.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro, grazie.
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Di solito nel contratto di lavoro che lei ha firmato, il datore di lavoro si riserva la possibilità di trasferire il lavoratore in altra sede, quindi sarebbe lecito
Buonasera,
in linea di principio, il trasferimento è legittimo in quanto l'art.2103 c.c. lo consente in caso di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Ciò non toglie che al lavoratore trasferito non possano competere accessori relativi all'indennità di trasferta, al riscontro di alcuni requisiti
Cordiali saluti
Buongiorno,
a mio modesto avviso, se il trasferimento viene effettuato in una sede presso un altro Comune, allora si applica l'art.2103 c.c., secondo cui il trasferimento si applica solo per "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive".
Dunque, la legittimità della scelta deve essere valutata in base a tali parametri.
E' indubbio che, a fronte della legittimità del trasferimento, al lavoratore debba competere un'indennità di trasferta proporzionata all'aumento del viaggio per raggiungere la nuova sede di lavoro.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.
Cordialità.