Buongiorno,
io da circa un anno ho il pignoramento di un quinto dello stipendio, la mia azienda con il giudice si è accordata con il quinto che allora era di 350 euro mensili circa. Attualmente da tre mesi ho lo stipendio ridotto per indennità di malattia di circa 800 euro però la cifra del pignoramento è rimasta uguale cioè di 350 euro. Chiedo se è giusta questa situazione, parlando con i responsabili dell'azienda mi dicono che questi sono stati gli accordi con il giudice e che quindi la cifra rimane tale.
Cosa posso fare? Ringrazio della risposta e porgo distinti saluti. Renato
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Di regola non si pignora lo stipendio a cifra fissa perché ciò contrasta con la disposizione dell'art. 545 e seguenti del c.p.c.
Tramite un legale faccia inoltrare una richiesta di riformulazione del quantum da pignorare provando l'abbassamento dello stipendio direttamente al presidente del Tribunale. Otterrà una risposta in pochi giorni.
Ho già affrontato un caso simile poco tempo fa.
A sua disposizione con Cordialità
Buongiorno Signor Renato.
Per rispondere al Suo quesito sarebbe necessario avere visione del provvedimento del Giudice e verificare se sia stato indicato un importo fisso oppure (come nella maggior parte dei casi) la percentuale sullo stipendio. Nel primo caso, potrebbe procedere chiedendo la riduzione del pignoramento; nel secondo, inoltrare missiva all'azienda chiedendo di versare la percentuale dello stipendio che ora percepisce.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gent.mo Renato,
consideri che se le somme percepite a titolo di stipendio sono depositate sul conto prima del pignoramento può essere pignorata tutta la somma di danaro che eccede la base pignorabile che è pari al triplo dell’assegno sociale mensile (quindi euro 448,51×3). Per le somme percepite al momento del pignoramento o successivamente, la base pignorabile è data dall'intera somma accreditata in misura variabile a seconda del titolo del debito: per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato; per i crediti dello Stato delle Province e dei Comuni nel limite di 1/5; per il pignoramento in concorso di più cause es alimenti, tributi ecc. fino alla metà della base pignorabile; per ogni altro credito nel limite di 1/5.
Ad ogni modo se il Suo stipendio è stato ridotto e sono dunque cambiate le sue condizioni iniziali può presentare istanza per la riduzione del pignoramento nei limiti come per legge.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente saluto
Concordo con i Colleghi che mi hanno preceduto, Il pignoramento non può attaccare il c.d. "minimo vitale" . Si potrebbe ipotizzare , chiaramente previo esame degli atti e dei provvedimenti la domanda di riduzione del pignoramento.
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini
Egregio sig. Renato
bisognerebbe leggere il rpovvedimento del Giudice, in ogni caso se le sue condizioni economiche sono cambiate potrebbe fare istanza per la modifica
Egr. Renato
occorrerebbe vedere esattamente i termini del provvedimento del Tribunale. Quel che può fare è, tramite un avvocato, proporre istanza per far presente i cambiamenti. Soprattutto se a conti fatti la quota parte di stipendio che le viene sottratta erode la quota impignorabile.