Salve; sono separata consensualmente (senza beni comuni e senza figli) da dicembre 2013 con udienza presso il Tribunale. A giugno 2017 ed in secondo appuntamento a luglio presso il comune abbiamo firmato per il divorzio. I documenti sono sfati trascritti il 2 agosto 2017. Mi chiedevo se anche nel mio caso era necessario rispettare la norma dei 300 giorni prima di risposarsi. Mi chiedevo questo poiché non mi è chiaro se i 300 giorni vanno considerati dalla separazione (cessazione effetti civili del matrimonio) o se dalla data di avvenuta trascrizione presso il comune dell’avvenuto divorzio. Vi ringrazio anticipatamente, cordialmente Barbara
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Gentile Barbara,
Il lutto vedovile, è un periodo di attesa di 300 giorni da sommare al termine del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio durante il quale vige il divieto temporaneo a contrarre nuove nozze. Non vale per ogni divorzio ma soltanto nei casi in cui il divorzio non avvenga dopo la separazione legale.
Il divieto a contrarre nuove nozze per le donne prima di 300 giorni dal divorzio vuole scongiurare l’ipotesi che la paternità dei figli nati in quel lasso di tempo, successivo al divorzio, sia attribuita al nuovo coniuge.
Quando, però, il divorzio segue alla separazione di fatto della coppia, (giudiziale o consensuale) che prevede una separazione triennale ininterrotta, il lutto vedovile non viene applicato alla donna che può, quindi, risposarsi non appena il divorzio passa in giudicato ossia non è più impugnabile.
A tanto si aggiunga che, in ogni caso, può chiedersi la dispensa dal periodo di lutto vedovile attraverso una richiesta al Tribunale che competente sempre che non sia in stato di gravidanza.
Avv Marina Ligrani
Gentile Barbara,
Il lutto vedovile, è un periodo di attesa di 300 giorni da sommare al termine del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio durante il quale vige il divieto temporaneo a contrarre nuove nozze. Non vale per ogni divorzio ma soltanto nei casi in cui il divorzio non avvenga A seguito di separazione legale. Il divieto a contrarre nuove nozze per le donne prima di 300 giorni dal divorzio serve a scongiurare l’ipotesi che la paternità dei figli nati in quel lasso di tempo, successivo al divorzio, sia attribuita al nuovo coniuge. Quando, però, il divorzio segue alla separazione di fatto della coppia, giudiziale o consensuale, che prevede una separazione triennale ininterrotta, il lutto vedovile non viene applicato alla donna che può, quindi, risposarsi non appena il divorzio passi in giudicato.
A tanto si aggiunga che, in ogni caso, può chiedersi la dispensa dal periodo di lutto vedovile attraverso una richiesta al Tribunale che competente sempre che non sia in stato di gravidanza.
Avv marinaligrani
Gent.le signora lei è divorziata il matrimonio è sciolto può puo' contrarre tranquillamente un nuovo matrimonio con rito civile
Cordiali saluti Avv. Anna Maria Casadei
In effetti, l’art.89 del codice civile recita: “non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio”. La norma prevede che siano esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili avvenda dopo che sia stata pronunciata la separazione (giudiziale o consensuale che sia).
I casi in cui è obbligatorio attendere i fatidici trecento giorni sono rari come sono rari i casi cui si è ottenuto il divorzio senza una previa separazione.
Tanto rende evidente che i 300 giorni decorrono dalla separazione personale se i coniugi non hanno coabitato nel periodo successivo in modo ininterrotto.
Gentile Signora Barbara,
Il divieto temporaneo di nuove nozze, ossia l'attesa dei 300 giorni che vale soltanto per la donna, non si applica quando il divorzio è pronunciato a seguito di separazione giudiziale o consensuale e vi sia stata quindi ininterrotta separazione triennale tra i coniugi. La ratio della norma è, infatti, quella di scongiurare l'incertezza circa la paternità di un'eventuale gravidanza.
Il problema dei 300 giorni potrebbe sussistere in caso di divorzio breve ovvero avvenuto dopo soltanto 6 mesi dalla separazione poiché in questo caso occorrerebbe attendere 300 giorni oppure ottenere una dispensa dal Tribunale soltanto se dimostrato che la donna non è in stato di gravidanza.
Nel Suo caso, dunque, non è necessario rispettare i 300 giorni perché Lei risulta separata dal 2013.
Cordiali saluti
Avv. Eliana Messineo
Buonasera. Sarebbe dalla data della firma in Comune. Tuttavia poiché il termine servirebbe per tutelare la certezza della paternità di nuovi figli, nel suo caso con la separazione avvenuta da oltre tre anni non c'è tale divieto ed in ogni caso la violazione dello stesso comporta una sanzione amministrativa minima da 20 a 82 euro, ma il nuovo matrimonio è comunque valido
Cordiali saluti
Avv. Rinaldo Neri