Buonasera a tutti. Sono divorziato e tempo fa, comunque dopo la separazione, per svariati motivi ho fatto un esame del DNA INFORMATIVO sulla mia seconda FIGLIA ed ho scoperto che non è mia biologicamente. Ho fatto azione di disconoscimento di paternità ma mi è stata rigettata per decorrenza dell'anno dalla conoscenza certa dell'adulterio. La mia domanda è la seguente : atteso che il test del DNA che ho fatto non ha purtroppo VALORE LEGALE perché la mia ex moglie nonostante invitata con regolare raccomandata a/r non ha mai acconsentito a fare questo esame nella struttura sanitaria PUBBLICA ( CHISSÀ PERCHÉ....) e siccome senza tale consenso questo esame non potrà mai avere valore probatorio, Vorrei capire come fare per dare VALENZA LEGALE a tale esame, in qualità di padre legittimo della bambina, esercente la "responsabilità genitoriale" (tribunale dei minorenni?? che nell'interesse della minore è importante che conosca le proprie origini e non continuare ad essere allevata nella menzogna, censurando la condotta della madre??? ). Il tutto mi serve come prova per chiedere alla mia ex moglie un risarcimento danni patrimoniali e non, per danno endofamilare. Vi ringrazio anticipatamente.
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Egregio Signor Manicone, al di là delle azioni risarcitorie, lei potrebbe essere ancora in tempo per ottenere il disconoscimento di paternità. Se non sono decorsi 5 anni dalla nascita di sua figlia, Lei potrebbe proporre un esposto presso la Procura della Repubblica, affinché chieda al Presidente del Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale avvii l'azione di disconoscimento di paternità. Il test del DNA acquisito fuori dal processo, potrà essere allegato all'esposto e varrà come elemento probatorio, che la Procura potrà tenere in considerazione alla fine della richiesta di nomina del curatore al Tribunale.
Salve l'azione di disconoscimento ha termine di decadenza annuale come Lei stesso ha riferito, perché nei procedimenti che attengono la posizione di un minore, rileva sempre l'interesse precipuo di quest'ultimo che nel caso di specie è la serenità morale e psicologica che si ritiene ormai acquisita dopo un anno dal momento in cui il padre ha avuto conoscenza concreta della circostanza che non era il padre naturale del minore. Il minore ha diritto a conoscere la verità sempre e, se lo vorrà, alla maggiore età potrà esercitare l'azione di accertare la paternità essendo un'azione imprescrittibile. Lei potrà, verificandone attentamente i presupposti, proporre l'azione risarcitoria per danno endofamiliare adducendo adeguati mezzi di prova come testimoni e dna struttura privata e chiedere nel processo ctu genetica sul minore per stabilire la paternità o meno. Attenzione che trattasi di materia insidiosa quindi conviene affidarsi ad uno studio esperto del settore. A disposizione per chiarimenti. Saluti
Egregio sig.Manicone,Lei pone un quesito interessante:è possibilebesperire un'azione di danno contro la madre per la violazione degli obblighi familiari,di cui è prova la mancata paternità biologica della figlia,che non può essere più disconosciuta?Se nei termini legali direi di sì:in tal caso assuma un nuovo campione di materiale per l'esame del DNA in presenza di testimoni e reiteri l'accertamento,prima di promuovere l'azione risarcitorie.Cordialmente avv.Alfredo Guarino(mi tenga cortesemente informato,in quanto il caso mi interessa a livello giuridico)
Gentile Sig. Manicone,
l'azione di disconoscimento della paternità è soggetta, per il marito, ad un termine di decadenza di un anno dalla scoperta dell'adulterio e comunque non può essere proposta oltre 5 anni dalla nascita del bambino.
Nel caso in cui il tradimento sia stato scoperto con l'esame del DNA, il termine è di 5 anni dalla nascita.
Superato questo termine, prevale l’interesse del bambino a mantenere la sua “origine” seppure non biologica.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Resta ferma la possibilità che il figlio, raggiunta la maggiore età, intraprenda un'azione di disconoscimento. In tale ipotesi, l'azione è imprescrittibile.
Per fornire un parere più completo, sarebbe opportuno avere dei riferimenti temporali di quanto della vicenda.