Buongiorno,
È morta mia zia lasciando per testamento i suoi beni ad una mia cugina che però e’ morta prima della zia.
Cosa succede di quel testamento? Chi eredita?
La zia aveva tre fratelli tutti morti, solo due dei quali avevano figli. Cosa succede della quota del fratello della zia che non ha successori?
Grazie
Antonio
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Gentile Mario,
senza aver letto il testamento e senza conoscere in modo preciso i rapporti di parentela esistenti tra le persone coinvolte, è davvero difficile fare una previsione che le sia di una qualche utilità.
Ad esempio, se la cugina morta prematuramente rispetto a sua zia era anche la figlia della zia, allora - ma solo se la cugina a sua volta ha figli - opera la rappresentazione: cioè il figlio di sua cugina subentra - se vorrà - alla propria madre.
In linea di massima, poi, tutte le volte in cui non opera il testamento, la successione ereditaria è disciplinata dalla legge e, anche in questo caso, sono i rapporti di parentela che legano il successore al defunto - oltre che alla presenza o meno di altri successibili - a determinare la risposta al suo quesito.
Si rivolga con fiducia ad un avvocato per ulteriori chiarimenti.
A disposizione
Saluto cordialmente
Avv. Duilio Cuoci
Gentile Signor Mario Rossi
Le segnalo il disposto dell'art. 479, 2° co., c. c., secondo il quale se "il chiamato all'eredità" muore "senza averla accettata", il diritto di accettarla si trasmette agli "eredi".
Cordialità.
Avv. Raffaella Nocera
Buongiorno Mario o Antonio,
la fattispecie che ha descritto è disciplinata dagli artt. 467 II comma e 468 cc; sulla scorta di queste norme, in assenza di discendenti in linea retta della cugina, la delazione ereditaria opererà in linea collaterale (verso i fratelli della defunta zia) e per stirpi: 1/3 a ciascuno; a questo punto, si dovrebbe concludere che la quota di 1/3 del fratello privo di discendenti si "accresca" (in senso atecnico) alla quota degli altri; diversamente questo 1/3 dovrebbe devolversi agli eredi legittimi (cfr. art 523 cc).
Se i beneficiari coincidono nell'un caso e nell'altro, nulla quaestio; in caso di conflitto, invece, occorrerà un approfondimento.
Non volendo sottrarmi alla domanda, le rispondo che sono orientato verso la prima soluzione, tuttavia - come le avranno sicuramente già riferito - poichè gli articoli del codice civile sopra citati rappresentano un terreno scivoloso, mi riservo di approfondire meglio la questione, ove lo ritenesse utile.
Cordiali saluti,
avvocato Gianfranco Gesino per Studio Legale Calderazzo