Inviata da MICHELE panella. 5 nov 2017
Pignoramento
SONO IN COMUNIONE DEII BENI..HO UN FIGLIO MAGGIORENNE......HO UN DEBITO PER UN TITOLO ESECUTIVO NEI MIEI CONFRONTI....VORREI SAPERE SE VANNO A PIGNORARE I SOLDI RISPARMI CHE HA MIA MOGLIE INTESTATI SOLO A LEI.....OPPURE PIGNORARE RISPARMI AL MIO FIGLIO MAGGIORENNE......
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Egregio Sig. Panella,Suo figlio non deve temere alcunche';se in comunione dei beni,Sua moglie potrebbe subire un pignoramento in relazione al 50% dei beni posseduti in comunione.CordialmenteAvv.AlfredoGuarinoNapoli
Buongiorno,
no se il tutolo esecutivo è solo nei suoi confronti i risparmi di sua mogli e di sui figlio a meno che non siano in conto cointestato anche con lei non possono essere toccati.
Merita particolare approfondimento il problema del pignoramento dello stipendio.
Facciamo l’esempio di un uomo che abbia dei debiti e che la moglie tema il pignoramento del 50% del proprio stipendio. Bisogna ricordare, a riguardo, che rientrano nella comunione legale dei coniugi i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. Tali redditi, però, non entrano immediatamente in comunione, ma vanno solo divisi se marito e moglie si separano (ossia al momento dello scioglimento della comunione), sempre che non siano stati consumati. Lo stipendio del coniuge, dunque, è momentaneamente escluso dalla comunione. Ciò vuol dire che il creditore del marito non può pignorare lo stipendio della moglie di quest’ultimo.
In generale, i beni che rientrano nella comunione dei coniugi possono essere pignorati dal creditore di uno dei due sposi solo se si tratta di un debito contratto per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli, o più in generale nell’interesse della famiglia. Se i beni della comunione non sono sufficienti, i creditori possono rivalersi, in via sussidiaria, fino al 50% del credito, sui beni personali di ciascuno dei due coniugi, escluso – come detto – lo stipendio.
Invece, se si tratta di un debito personale – vale a dire esclusivo di uno dei due coniugi, perché inerente a un bene personale o perché contratto dopo il matrimonio per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso del coniuge – il creditore può pignorare solo i beni personali del coniuge che ha contratto l’obbligazione e solo in via sussidiaria, non trovando niente, sulla quota in comunione. Tuttavia, i creditori di uno dei coniugi possono agire in via sussidiaria sui beni personali dell’altro coniuge, nella misura della metà del credito, solo quando i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Resto a disposizione per chiarimenti e porgo cordiali saluti.
Studio Legale
Massimo Cannata
Torino