Trasferimento in altra casa in costanza di matrimonio
Inviata da valeria tartamella. 21 set 2016
Separazione
Buongiorno
dopo alterne e infelici vicende nel rapporto con mio marito (siamo sposati senza figli, ognuno indipendente economicamente) ho deciso di andare a stare un po' da mia madre. I primi tempi lui ha reagito violentemente con invio di insulti e minacce tramite sms/whatsupp. Adesso è tornato sui suoi passi e sta facendo di tutto per farmi tornare, non intende assolutamente separarsi.
Vorrei sapere a quali conseguenze vado incontro se decidessi nel frattempo di andare a stare in affitto con regolare contratto. Una eventuale separazione che conseguenze avrebbe sul fatto che abbiamo una casa cointestata e con atto di mutuo intestato a entrambi?
Grazie
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Buongiorno Signora Valeria.
Il fatto che Lei se ne sia andata di casa e che voglia locare un immobile potrebbe incidere sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Per quanto riguarda la cointestazione della casa potete decidere il da farsi: uno dei due vende la quota all'altro etc...
Per quanto riguarda il mutuo l'Istituto di credito è un Ente estraneo alle vicende coniugali e come tale continuerà a pretendere il pagamento da entrambi o da colui dei due che risulta più solvibile.
Potrete decidere chi dovrà accollarsi il mutuo ed accordarvi con la Banca in tal senso.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
gentile valeria.........
da quello che ho capito le sue intenzioni sono di prendersi una bella pausa di riflessione, lei potrebbe benissimo fittarsi una casa per stare un po da sola, per evitare però di incappare in quello che si chiamava " abbandono di tetto coniugale" e sfuggire alle sue responsabilità matrimoniali, le suggerisco d'accordo con il collega di prima di mandare una bella racc. a suo marito dove spiega le sue ragioni e la volontà di fittarsi una casa per stare un po da sola..............
per ulteriori sviluppi sono a sua disposizione
Buongiorno Sig.ra Valeria,
uno dei doveri dei coniugi espressamente previsto dalla legge è quello di coabitare (ex art. 144 c.c.).
In caso di separazione si può chiedere l'addebito, quando un coniuge si allontana dalla residenza senza una giusta causa, o senza il consenso dell'altro.
Esempi di giusta causa che giustificano l'allontamento sono tutti quei fatti o comportamenti incompatibili con il protrarsi della convivenza (reazioni violente, insulti, minacce, conflitti).
Quindi, un coniuge non può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita.
Le suggerisco, quindi, di formalizzare a Suo marito (con una vera e propria lettera raccomandata a.r.), che il trasferimento presso altra abitazione è dovuto ai suddetti fatti, e che è finalizzato ad evitare che la crisi in atto possa acuirsi ulteriormente.
In tal modo, avrà a disposizione un documento che potrà far valere in giudizio per opporsi alla eventuale domanda di separazione con addebito.
Quanto alla questione relativa all'immobile sul quale grava un mutuo cointestato, vi sono due soluzioni perseguibili: la prima, accordatevi per la vendita dell'immobile; la seconda, uno dei due coniugi si accolla le rate residue del mutuo divenendo così proprietario esclusivo, liquidando l'altro coniuge per le somme che ha corrisposto, sempre che questi, facendo i dovuti conti, abbia diritto a rimborsi o risulti creditore.
Sono a Sua disposizione per fornirLe assistenza.
Cordiali saluti.
Avv. Luca Grassini.
Gent.ma sig.ra Valeria, sono possibili al momento soltanto ipotesi. L'assegnazione della casa familiare cointestata a suo marito, potrebbe essere una di queste potenziali ipotesi, vista l'assenza dei figli e la sua decisione di trasferirsi altrove, anche in affitto. Se si optasse per una separazione consensuale, si potrebbero valutare altre soluzioni. Cordialmente,
avv. Maria Rosalia Megna - Palermo