Salve, mi sono separata da poco, il giudice ha disposto che il mio ex marito continui a pagare il mutuo della casa che ora è mia e prima era sua e ora ci vivo assieme ai miei figli.
Mio marito ha firmato delle fidejussioni per un'azienda che ora è fallita ed ho paura che in qualche modo si possano rivalere sulla sua ex casa che è passata a me da settembre 2018 e pensavo di creare un trust per salvaguardare questo patrimonio. Secondo lei è possibile? In che modo lo dovrei articolare? Grazie per la risposta
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Buonasera sig.ra,
se ho inteso bene suo marito dovrà continuare a pagare un mutuo, presumo che l'istituto di credito abbia iscritto ipoteca sull'immobile di vostra proprietà, credo a questo punti che l'istituzione di un trust successiva all'ipoteca, non sia opponibile al soggetto titolare dell'ipoteca. Quanto alle fidejussioni, bisognerà avere riguardo a che quale titolo lei sia diventata proprietaria dell'immobile, se a titolo oneroso, non ci sarebbero probelmi, se a titolo gratuito, vale il discorso fatto per l'ipoteca.
Spero di esserle stato di aiuto.
Avv. Guglielmo Pezzolla
Gentile signora Anna,penso che possa farlo....ma dovrei conoscere meglio la situazione per comprendere se vi è rischio di subire poi azioni revocatoria.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Gentile Anna,
se Lei è diventata proprietaria dell'immobile, nel caso in cui tale trasferimento sia stato trascritto prima di un eventuale pignoramento (che mi sembra di capire non ci sia), Lei non ha nulla da temere dai creditori del Suo ex marito (per le fideiussioni); dovrebbe temere la banca nel caso in cui il Suo ex marito dovesse interrompere i pagamenti delle rate del mutuo (in quanto suppongo che si tratti di mutuo ipotecario).
Nel caso in cui, invece, Lei sia titolare di un diritto di abitazione (dovuto all'assegnazione della casa familiare in sede di separazione) non dovrà preoccuparsi né dei creditori del Suo ex marito (per le fideiussioni), né della banca (nel caso in cui il Suo ex marito dovesse interrompere i pagamenti), in quanto il diritto di abitazione è opponibile anche all'eventuale acquirente dell'immobile all'esito di una procedura di espropriazione immobiliare (vendita all'asta).
Le segnalo, tuttavia, che nel caso di assegnazione della casa familiare in sede di separazione, tale diritto viene generalmente assegnato con un termine (maggiore età o indipendenza economica dei figli).
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei
Gentilissima,
non capisco dalla descrizione se vi sia stato un trasferimento della proprietà dell'immobile in occasione della separazione, o se invece la casa familiare le sia stata solo assegnata dal Giudice e dunque se lei sia proprietaria o invece goda di un diritto di abitazione (in ogni caso opponibile se trascritto ad esempio prima di un'eventuale pignoramento).