validità delibera assemblea condominiale

Inviata da Fabio. 19 mar 2018 Diritto condominiale

Salve, avrei bisogno di alcune delucidazioni e qualche consiglio in merito a quanto espongo:
1) Il giorno del rogito 14.03.2018 mi è stato consegnata dal proprietario, durante il rogito dal notaio, una lettera dell'amministratore in cui dichiarava: "....... ad oggi non sono stati deliberati lavori straordinari approvati per il condominio menzionato".
2) In data odierna mi arriva raccomandata (spedita 16/03/2018) con copia convocazione assemblea straordinaria datata 09/03/2018 circa "esame capitolato lavori da effettuare al fabbricato (come da invio con la convocazione del 08/03/2018). Esamina preventivi e decisioni in merito”; allegando delibera assemblea riunita in data 08/03/2018.
3) In tale delibera riporta al punto n. 3-4 "l'assemblea delibera a maggioranza l'intendimento di realizzare dei lavori del porticato come da capitolato presentato dal Geom. .........................”.
Fino ad oggi la parte venditrice, nonostante richiesto, mi ha mandato solo una delibera del marzo 2017, dichiarando non esserci altre delibere e di non esserci lavori straordinari approvati né in corso di approvazione.
Il giorno del rogito si è parlato con il notaio di eventuali lavori straordinari sul condominio ed il venditore ha mostrato la dichiarazione di cui al punto 1 al notaio che ha provveduto ad inserire nell’atto, vista la stessa, che il venditore avrebbe dovuto pagare per lavori presenti in eventuali delibere approvate prima dell’atto.
Considerato, a mio parere il dolo della parte venditrice con un probabile concorso dell’amministratore che, sentito telefonicamente ha detto che il venditore era a conoscenza dei preventivi (sui 60 mila € circa) dei lavori da fare ma che a parer suo che sulla delibera dell’assemblea ci sia la scritta “l'assemblea delibera” non vale a nulla in quanto poi c’è scritto “l'intendimento” , quindi come delibera sarà considerata quella che faremo il 28 di marzo in cui si approverà un preventivo quindi a parer suo non aveva da aggiungere che era in corso di approvazione alcuna delibera di lavori.
Stando cosi’ le cose, a chi tocca pagare?
L'assemblea delibera a maggioranza l'intendimento di realizzare dei lavori significa che esiste la delibera di approvazione lavori oppure è solo una proposta?
Ho qualche speranza di potermi rivalere sul venditore?
Posso chiedere l’annullamento dell’atto per vizi? Quali?
Si puo’ configurare in qualche modo un reato penale nei loro confronti (es. truffa e concorso)?

Distinti saluti

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Buonasera,
l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali attinenti all'esecuzione di lavori straordinari insorge nel momento in cui viene deliberata la realizzazione di tali lavori ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e non in relazione alla successiva delibera di ripartizione delle spese per l'esecuzione dei lavori.
Il venditore non può quindi ritenersi esonerato dalle spese se la delibera è stata adottata prima della vendita dell'immobile, in quanto ai sensi del richiamato articolo lo stesso è solidalmente responsabile al pagamento dei contributi relativi all'annualità precedente e a quella in corso.
Ora, se il venditore ha sottaciuto l'esistenza di tale delibera al compratore prima della vendita, lo stesso potrà valutare se proporre un'azione di risarcimento.
A disposizione.
Avv. Giorgio Mannucci

Studio Legale Mannucci Avvocato a Tivoli

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