Buonasera, 4 mesi fa il giudice ha stabilito che devo versare alla mia ex 300 euro di mantenimento entro ogni giorno 5 del mese..adesso mi trovo in difficoltà economica in quanto il mio datore di lavoro mi pagherà questo mese di gennaio anziché il 1 il 30 per cui posso dare il mantenimento entro la fine del mese cioè con 20 giorni di ritardo..volevo sapere se in questo modo commetto un reato, grazie buona serata..
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Egregio Signor Leonardo, buongiorno e Buon Anno.
Il consiglio della Collega è quello giusto: informi la Signora del disagio temporaneo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, magari per il tramite dell'Avvocato che ha gestito per Suo conto la separazione.
Per quanto riguarda il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art 570 Cod.Pen., la Cassazione ha precisato che lo stesso sia configurabile solo qualora il versamento dell'assegno avvenga in maniera sporadica e saltuaria, per cui ritengo non possa configurarsi tale reato in caso di ritardato pagamento di una sola mensilità (peraltro suffragata da ragioni più che legittime estranee all'obbligato).
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.
Gentile Leonardo,
Sicuramente il versamento ritardato dell'assegno di mantenimento non integra gli estremi del reato ed art. 570 cp poiché non rappresenta una omissione.
Ad ogni modo poiché è questo un reato perseguibile a querela di parte (cioè su denuncia della sua ex moglie) la informi di questa momentanea difficoltà specificando che ha intenzione di versarle quanto dovuto con raccomandata a/r.
Questa missiva, comunque le tornerà utile.
Buongiorno Signor Leonardo,
no, assolutamente non commette reato ne' un illecito civile visto che il tardivo pagamento non dipendera' da causa a Lei imputabile. Tuttavia, come giustamente gia' evidenziato, sarebbe opportuno che Lei preavvertisse Sua moglie.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
Il reato a cui Lei allude è quello previsto dall'art. 570 c.p. in base al quale "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032"
Ritengo tuttavia che, nel caso del ritardo nel pagamento in un'unica circostanza dettato da cause di forza maggiore, sia difficile che Lei subisca conseguenze penali, infatti per essere punito penalmente occorre "una condotta di volontaria inottemperanza con la quale l'agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione".
Rimane tuttavia fermo il diritto al recupero del credito con aggravio di spese a suo carico, anche mediante l'ingiunzione diretta ex art. 156 c.c.
Tuttavia, per esprimere un parere occorre esaminare le complessive dinamiche nel rapporto, quanto previsto nell'accordo di separazione e capire lo stato di necessità effettiva dell'ex coniuge.
Cordialmente,
Avvisi Sua moglie della ragione del ritardo,precisando che non puo' per tale evenienza essere puntuale ,qualora non dispone di altre risorse Alfredo Guarino Napoli
Buongiorno Signor Leonardo.
Le consiglio di inoltrare (personalmente o tramite avvocato di Sua fiducia od al quale si era rivolto per ricorrere avanti l'Autorità Giudiziaria) una lettera raccomandata a.r. alla Sua ex moglie per informarla che per questo mese verserà l'assegno di mantenimento a fine mese, poiché riceverà lo stipendio in ritardo rispetto al previsto.
In tal modo potrà cautelarsi anticipatamente da eventuali spiacevoli conseguenze.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab (Abogado) Rossana Delbarba