Alla prima udienza presidenziale di un procedimento per divorzio sono stati confermati i provvedimenti della separazione anche in tema di mantenimento. Successivamente c'è stata la sentenza non definitiva sullo status. Ora il marito obbligato a pagare il mantenimento non paga da mesi. Cosa si può fare? Posso utilizzare l' art. 8 legge 898 1970 per obbligare il terzo datore di lavoro a pagare l' assegno mensile?
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Gentile Paolo,
con riferimento al suo quesito, le confermo che potrà utilizzare quanto disposto dall'art. 8 della Legge sul divorzio. Invero, il legislatore ha previsto che, qualora il coniuge obbligato sia inadempiente da almeno 30 giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento. Ovvero, in quest'ultimo caso dovrà azionarsi con pignoramento presso terzi.
Spero di essere stata d'aiuto.
Per ulteriori chiarimenti sul punto non esiti a contattare lo studio.
Buongiorno, può utilizzare il provvedimento presidenziale della causa di divorzio per prima procedere esecutivamente al recupero del pregresso e poi, con notifica anche al datore di lavoro, ottenere il versamento diretto previsto dalla legge sul divorzio.
Cordiali saluti.
Avv. Enrico Bet
Egregio Signor Paolo,
Lei può intraprendere un procedimento esecutivo ( pignoramento) presso terzi stante il provvedimento presidenziale che è provvisoriamente esecutivo . Il giudice istruttore ( della seprazione) potrà imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che quest'ultimo possa sottrarsi al pagamento dell'assegno .
Al pari di quanto stabilito dall'art 8 della L. 898/70 e succ. mod. la sentenza di separazione ( ma solo la sentenza) costituisce tirolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art 2818 cod.civ.
A disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti
avv.Emanuela Pesce
Gentile Paolo,
può intraprendere un'azione esecutiva per il recupero di quanto ad oggi dovuto in virtù dei provvedimenti di cui parla.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei
Gentile Paolo,
Può agire per il pagamento del dovuto a debito e nello stesso ricorso chiedere per il futuro l'addebito della somma di mantenimento direttamente al datore di lavoro.
AVV Marina Ligrani
Buongiorno, può agire esecutivamente per il recupero coattivo del mantenimento sulla base del decreto presidenziale che confermava le condizioni di separazione. Quindi anche il pignoramento della busta paga.
Cordiali Saluti
Avv. Aldo Pierluigi Benedetti