Voglio scappare da mio marito

Inviata da Mattia. 25 mag 2015

Il mio matrimonio è in stallo da anni, pensavo che si sarebbe risolto tutto con l'arrivo di mia figlia che adesso ha due anni, ma mio marito mi ignora e quando non mi ignora mi umilia. Voglio scappare e andare nella vecchia casa al mare di mia madre, i miei hanno detto che possono aiutarmi, ma vivono allElba, ben lontano da Milano. Mio marito può denunciarmi se lo faccio?

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Le sconsiglio vivamente di abbandonare il tetto coniugale, a meno che Lei riesca ad ottenere il consenso scritto di Suo marito all'allontanamento con la bambina e a meno che vi sia una situazione di tale gravità ed urgenza (maltrattamenti o violenza su di lei o sulla bambina, da provare con certificati medici e ogni altra documentazione) da suggerire questa soluzione.
Piuttosto, intraprenda subito le pratiche per la separazione personale dei coniugi, rivolgendosi ad un Avvocato che, tra le altre cose e prima di tutto, potrà concordare che il suddetto allontanamento avvenga con il consenso di suo marito.

Avv. Lara Invernizzi Avvocato a Novara

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Gentilissima Marika,
al fine di evitare una denuncia penale per allontanamento dal tetto coniugale, e' necessaria la sussistenza di una giusta causa (violenza fisica o verbale) oppure il deposito di un ricorso per separazione giudiziale.
Le sconsiglio tuttavia di allontanarsi dalla casa familiare in assenza del preventivo deposito di un ricorso salvo che la situazione sia talmente grave da escludere la prosecuzione della convivenza.
Sono valutazioni molto delicate che richiedono l'opportuno intervento di un avvocato che, previamente informato di tutte le circostanze del caso, sapra' ben indirizzarLa.
A Sua completa disposizione per qualsiasi necessita'.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Assolutamente, può prendere figlia e valigia ed andare via, purché comunichi con raccomandata a.r. il luogo in cui sarà con sua figlia.
L'abbandono del tetto coniugale è una figura giuridica anacronistica e può superare ogni problema scrivendo nella comunicazione - dove indica la sua nuova domiciliazione (in particolare affinché il padre possa vedere e frequentare sua figlia) - che si allontana da casa perché teme per la sua incolumità (fisica o anche solo psicofisica) ed intende avviare la separazione in quanto ha preso atto che il rapporto coniugale è irrimediabilmente compromesso.
In merito ha il conforto della Cassazione, una per tutte Cass.civ sez I, 30.4.08 n 1093 che ribadisce che nel nostro ordinamento ciascun coniuge ha il diritto costituzionalmente garantito di ottenere la separazione ed interrompere la convivenza qualora sia diventata intollerabile.

L.L.

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La situazione è effettivamente molto delicata, anche perché si colloca tra diritto positivo e concreta prassi giudiziaria.
In effetti, un repentino abbandono del domicilio domestico, non giustificato da gravi ed impellenti regioni di danno o di pericolo per l’incolumità psicofisica del coniuge o della prole, astrattamente potrebbe ricondurre la condotta al reato previsto e punito dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare), perché potrebbe configurare una sottrazione agli obblighi di assistenza verso i figli e l’altro coniuge, così come delineati dal codice civile, che annovera, tra gli altri, anche la coabitazione (art. 143, comma 2, c.c.).
Tuttavia, nella prassi giudiziaria, difficilmente si vede procedere contro il coniuge che si sia semplicemente allontanato dal tetto coniugale; e ciò non solo ove seguano le pratiche legali per la separazione (art. 146, comma 2, c.c.), ma anche in tutti quei casi in cui da tale condotta non sia conseguita la venuta meno dei mezzi materiali di sussistenza dei figli minori e del coniuge, anche solo parzialmente, a carico.
Più delicata è la questione relativa alla figlia minore di anni quattordici, ove la si volesse coinvolgere e con il suo consenso nella “fuga”, giacché ciò, sempre nel caso non vi sia un’immediata necessità di sottrarla a dei danni o dei pericoli, potrebbe integrare il reato previsto e punito dall'art. 573 (Sottrazione consensuale di minorenni), reato che tutela essenzialmente il diritto-dovere, ossia la potestà, di ciascun genitore di curare ed educare la prole, attività che deve essere realizzata congiuntamente da entrambi i genitori e non può essere usurpata dall'uno all'altro con l'allontanamento fisico del minore, pur consenziente.
Ne consegue che, avanti l’intervento della competente Autorità giudiziaria, è assolutamente sconsigliabile spostare il minore dalla casa famigliare, senza il consenso dell’altro genitore.

Avv. Gianluca Bergamaschi

Avv. Gianluca Bergamaschi Avvocato a Fidenza

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Gentile Signora Monica,
per allontanarsi da casa deve essere autorizzata da suo marito, ovvero dal giudice previo deposito di ricorso per separazione.
Solo nel caso in cui suo marito abbia comportamenti violenti, Lei con le opportune cautele potrebbe preventivamente allontanarsi dalla casa coniugale.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Signora,
la possibilità di lasciare il tetto coniugale, cioè casa sua, dipende da quali sono in realtà i rapporti tra lei e suo marito.
Se degenerano nella violenza (fisica e psicologica) potrebbe anche valutare di allontanarsi. Tuttavia ciò deve essere fatto con le dovute cautele, anche in considerazione della presenza della bambina. Dovrà farsi assistere da un avvocato, provvedere a depositare denunce, chiedere eventuali provvedimenti di protezione e, ovviamente, procedere alla separazione.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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Certo, per allontanarsi da casa deve essere autorizzata da suo marito, ovvero dal giudice previo deposito di ricorso per separazione. Già alla prima udienza il giudice prende i provvedimenti temporanei più urgenti, autorizzandola ad allontanarsi da casa.

Resto a disposizione

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Le consiglio prima di lasciare il tetto coniugale, di presentare una denunzia qualora sussistano ipotesi di maltrattamento. Se lei lascia la sua casa senza una motivazione, potrebbe incorrere in responsabilità.

Avv. Giacomo Lattanzio

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Gentile signora,
seppur il Suo desiderio di scappare sia umanamente comprensibile, giuridicamente non è affatto consigliabile in quanto potrebbe andare incontro a conseguenze con rilevanza sotto vari aspetti. È opportuno procedere con l'instaurazione di una procedura di separazione. Mi può contattare per chiarimenti sui recapiti del portale.

Cordiali saluti

Avv. Annalisa Alpi Avvocato a Cesena

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Non le consiglio di lasciare la casa coniugale. Valuti, invece, la possibilità di separarsi.
Per maggiori approfondimenti mi contatti tramite il portale.
Cordialmente.
Avv. Alan Binda

Studio Legale Binda - Avv. Alan Binda Avvocato a Lecco

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Non è mai consigliabile abbandonare il tetto coniugale in quanto potrà avere conseguenze sia civili che penali.
Le consiglio di introdurre un procedimento per separazione se la situazione non dovesse migliorare e valutare l'opportunità di denunciare le condotte di suo marito (la situazione che rappresenta è certamente da approfondire)
Mi contatti pure tramite il portale se necessita assistenza
Cordiali saluti
Avv Francesca Cardini

Studio Legale Avv. Cardini Avvocato a Pisa

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