Web, facebook e diffamazione

Inviata da Anonimo. 25 ago 2016 Diffamazione a mezzo stampa

Vi scrivo per un’informazione.
Essendo stato vittima di diffamazione su facebook, mi sono comportato nel seguente modo: ho salvato, tramite lo “strumento di cattura”, l’intera pagina web (indirizzo url, frase e immagini offensive, ora e data fornita dal pc).
Non sono un avvocato ma ho saputo che per avere una rilevanza probatoria soddisfacente devo rispettare questo criterio “Posto che la pagina web costituisce “documento informatico” (rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti) ai sensi dell’art.1 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, suppl. ord. n. 93) e che, ai sensi all’art. 23, la copia del documento informatico – su supporto cartaceo o digitale – è valida se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina webpotrà essere eseguita da un notaio (oltre che da un cancelliere, segretario comunale, etc., ex art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, suppl. ord. n. 30) il quale adatti alle peculiarità del documento informatico la tipica attività notarile di rilascio di copie autentiche. Tale certificazione di conformità costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza”.
Avendola salvata io stesso e avendo una copia sulla chiavetta usb, posso usarlo come mezzo probatorio rilevante oppure no?

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Egr. Mimmo, l'art. 20, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che
«L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21».

Si tratta di una formulazione alquanto vaga, poiché i documenti informatici
non firmati sono — dalla giurisprudenza della Corte di cassazione — ricondotti
alla previsione dell’art. 2712 del codice civile (così, tra le tante, Cass. n.
3122/2015, n. 2117/2011 e Cass. n. 12949/1997) come «riproduzioni
meccaniche» degli atti o dei fatti rappresentati dalla pagina web (Cass. n.
2912/2004, in motivazione); sicché, anche in caso di disconoscimento della
conformità delle cose o dei fatti rappresentati nel documento informatico, nulla
impedisce che il giudice possa accertare l’autenticità del documento attraverso
altri mezzi di prova o presunzioni.

La pagina web (così come i messaggi di posta elettronica non muniti di firma
elettronica o i messaggi di testo SMS) è dunque un documento che può essere
introdotto nel giudizio come prova anche se non sottoscritto.
Il codice civile disciplina espressamente numerosi documenti che possono
costituire prova nel giudizio ancorché non sottoscritti dal suo autore: il
telegramma (art. 2705 cod. civ.), i registri domestici (art. 2707 cod. civ.), le
annotazioni del creditore a margine dei documenti in suo possesso (art. 2708
cod. civ.), le scritture contabili prodotte contro l’imprenditore (art. 2709 e ss.
cod. civ.), le copie delle scritture (art. 2714 e ss. cod. civ.), e, cosa più
importante ai fini di ciò che Le interessa, le riproduzioni meccaniche
(fotografiche, informatiche o fonografiche) di atti o fatti (art. 2712 cod. civ.)
La posta elettronica, consistendo in un testo (con o senza allegati) inviato al
gestore del servizio perché sia inoltrato a destinazione con la consegna nella
casella di posta elettronica del destinatario, appare ipotesi assimilabile − sul
piano dell’efficacia probatoria e in via analogica − a quella del telegramma: se il
messaggio non è sottoscritto (e la maggior parte delle e-mail non lo è) il giudice
può ritenere provati i fatti in esso descritti sino a che la parte, contro cui il
documento viene utilizzato, non lo disconosca.

Resto a disposizione per approfondimenti e porgo cordiali saluti.

avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Sig. Mimmo,
Quanto da lei chiesto è trattato dalla informatica forense, la disciplina che si occupa dell'identificazione, della conservazione, dell'analisi e della documentazione dei reperti informatici al fine di produrre elementi di prova in procedimenti civili e penali. Se vuole maggiori informazioni può contattare l'Avv. Morselli di Pistoia in privato tramite il medesimo sito di studilegali.
Distinti saluti.

Avv. Maria Vittoria Morselli - Studio Legale MOLEGALE Avvocato a Pistoia

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