Web, facebook e diffamazione
Vi scrivo per un’informazione.
Essendo stato vittima di diffamazione su facebook, mi sono comportato nel seguente modo: ho salvato, tramite lo “strumento di cattura”, l’intera pagina web (indirizzo url, frase e immagini offensive, ora e data fornita dal pc).
Non sono un avvocato ma ho saputo che per avere una rilevanza probatoria soddisfacente devo rispettare questo criterio “Posto che la pagina web costituisce “documento informatico” (rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti) ai sensi dell’art.1 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, suppl. ord. n. 93) e che, ai sensi all’art. 23, la copia del documento informatico – su supporto cartaceo o digitale – è valida se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina webpotrà essere eseguita da un notaio (oltre che da un cancelliere, segretario comunale, etc., ex art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, suppl. ord. n. 30) il quale adatti alle peculiarità del documento informatico la tipica attività notarile di rilascio di copie autentiche. Tale certificazione di conformità costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza”.
Avendola salvata io stesso e avendo una copia sulla chiavetta usb, posso usarlo come mezzo probatorio rilevante oppure no?