Che fare se la Banca varia in modo illecito i tassi d'interesse?
Se la Banca varia in modo illegittimo i tassi d'interesse, sarà obbligata a restituire il mal tolto ai Clienti. Consigli pratici per fare reclamo e ricorrere contro Banche e Finanziarie.
L'articolo 118 TUB (Testo Unico Bancario – D. Lgs. 385/1993) riconosce alle Banche il c.d. "ius variandi", ovverosia la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto pattuite in precedenza con la Clientela, stabilendo al contempo condizioni e limiti precisi affinchè tale diritto possa considerarsi esercitato legittimamente.
In generale l'articolo in commento prevede che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria Clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.
L'articolo 118 TUB (Testo Unico Bancario – D. Lgs. 385/1993)
In particolare, l'art. 118 TUB stabilisce che:
- la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto ed espressamente approvata dal Cliente; diversamente, la banca non può adottare modifiche unilaterali;
- il Cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
- le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (c.d. "giustificato motivo");
- nei contratti bancari che hanno durata determinata (ad es. mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è ammessa la modifica dei tassi di interesse.
La proposta di modifica deve consentire al Cliente di valutare in concreto la congruità della stessa, in rapporto alle circostanze che la giustificano. Entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche, il Cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti.
Se il Cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica unilaterale del contratto.
In ipotesi di mancato rispetto delle condizioni esposte brevemente sopra, la Legge stabilisce un'importante conseguenza a tutela della Clientela: nel caso in cui, infatti, la Banca e/o l'Intermediario non rispettino le condizioni di legittimo esercizio dello ius variandi, le eventuali modifiche peggiorative adottate saranno senza alcun dubbio inefficaci, con diritto per il Cliente, quindi, di ottenere in restituzione quanto eventualmente pagato, anche a distanza di tempo, a titolo di commissioni, interessi e spese superiori rispetto a quelle concordate in precedenza con la Banca o l'Intermediario che hanno variato illegittimamente le condizioni.
Anche le modifiche migliorative soggiacciono all'art. 118 TUB?
In questo quadro, viene forse spontaneo chiedersi se tutte le modifiche unilaterali delle condizioni di contratto debbano essere previamente comunicate alla Clientela nelle modalità riassunte sopra. In particolare, ci si è chiesti se anche le modifiche di fatto migliorative, e non peggiorative, soggiacciano alle regole previste dall'art. 118 TUB.
Il tenore letterale dell'art. 118 t.u.b. - ad una prima lettura - sembrerebbe infatti disporre che lo ius variandi si riferisca sia alle modifiche peggiorative che a quelle migliorative per il cliente. Non è però così. La disciplina dettata dall'art. 118 t.u.b. trova la sua ragione solo se posta in relazione alle modifiche sfavorevoli subite dal Cliente: da un lato, infatti, il particolare meccanismo di recesso previsto in favore del Cliente entro il termine di entrata in vigore delle nuove condizioni proposte dalla Banca, ha chiaramente la funzione di consentire al Cliente stesso di svincolarsi dagli obblighi contrattuali.
E ciò, proprio alla luce del fatto che le condizioni concordate al momento della stipula del contratto (o accettate a seguito di precedente proposta di modifica correttamente avanzata dalla Banca) verranno meno a seguito della modifica, evidentemente peggiorativa, delle condizioni medesime così come proposto dalla Banca e/o l'Intermediario. Questa interpretazione, avallata dalla giurisprudenza, è del resto confermata dal fatto che la Legge prevede l'inefficacia delle modifiche solo allorché siano sfavorevoli al cliente (art. 118, 3° co., TUB).
In definitiva, senza avere certo la pretesa di essere esaustivi rispetto alla trattazione dell'argomento qui in oggetto, ritengo utile consigliare ai Clienti di soffermarsi sempre con attenzione su tutte le comunicazioni periodiche che la Banca o l'Intermediario inviano, per posta o telematicamente, alla loro attenzione, in modo tale da realizzare tempestivamente eventuali proposte peggiorative delle condizioni economico contrattuali e reagire di conseguenza.
Nei casi in cui sorgessero dubbi circa la sussistenza dei c.d. "giusti motivi" posti alla base della proposta di modifica, oppure nei casi in cui la Banca non spieghi quali siano le supposte ragioni alla base di tale modifica, o addirittura abbia di fatto modificato le condizioni economiche senza darne preventiva comunicazione, sarà senz'altro necessario rivolgersi al proprio legale di fiducia affinché questi possa valutare l'opportunità di rivolgere un reclamo alla Banca e/o all'Intermediario e, nei casi di mancato o insoddisfacente riscontro, proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
Quest'ultimo è un organismo che svolge importanti funzioni di A.D.R. (alternative dispute resolution), ovvero di risoluzione alternativa delle controversie: si tratta in sostanza di un sistema stragiudiziale indipendente e imparziale, che offre un'alternativa più semplice, rapida ed a bassi costi rispetto al tradizionale ricorso al Giudice Civile, al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni in tutti i casi in cui si ritenga che l'operato della Banca o dell'Intermediario non siano conformi alle prescrizioni di Legge.