Cosa fare se riceviamo un avviso di accertamento?
Impugnazione di un provvedimento di accertamento emanato dall'Amministrazione finanziaria a carico di un contribuente.
L'avviso di accertamento è un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che stabilisce un'obbligazione a carico del contribuente cui viene notificato.
Tale obbligazione, naturalmente, è di tipo tributario ossia contiene l'ingiunzione di pagamento di un'imposta, a seguito di un'attività di accertamento compiuta dall'Amministrazione. Infatti, tutti gli atti di natura dichiarativa dei contribuenti sono sottoposti a controll0 da parte dell'Amministrazione finanziaria che si sviluppa mediante:
- la fase di liquidazione, ossia nel calcolo dell'imposta dovuta da ogni contribuente e nella correzione di eventuali errori di conteggio;
- la fase di controllo vero e proprio: si tratta di un potere riconosciuto dalla legge all'Amm.zione di chiedere chiarimenti al contribuente circa i dati contenuti nelle dichiarazioni;
- la fase di accertamento, ossia la fase finale del procedimento di controllo delle dichiarazioni che, in caso di riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria di irregolarità, culmina con l'emanazione dell'avviso di accertamento.
Tale atto viene notificato al contribuente per avvisarlo dell'obbligazione cui sarà chiamato ad adempiere per porre rimedio alle presunte irregolarità riscontrate nella fase di controllo delle dichiarazioni. Chiunque riceva la notificazione di un avviso di accertamento può agire per la tutela dei propri diritti, nel caso in cui reputi che tale avviso sia illegittimo e/o infondato e che non si debba corrispondere nulla all'Amministrazione finanziaria.
Il riferimento normativo è il D.lgs. 546/1992 (c.d. Codice del processo tributario), con le importanti modifiche introdotte dal D.lgs.156/2015. Il rimedio principale è costituito dal ricorso tributario alla Commissione Tributaria Provinciale per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
La legge prevede che, per le sole controversie di valore non superiore a 20.000 €., il ricorso ha la stessa efficacia del reclamo, e può contenere una proposta di mediazione. Tale rimedio ha la duplice finalità di evitare il contenzioso mediante un provvedimento amministrativo di autotutela e di instaurare una fase di mediazione tra contribuente ed Ufficio per la definizione della lite.
In caso di rigetto dell'istanza di mediazione, la lite continuerà davanti alla Commissione Tributaria. In tale sede, con istanza motivata, il contribuente può chiedere la sospensione dell'avviso di accertamento o del provvedimento impugato.
La sentenza di primo grado è impugnabile sia presso la Commissione Tributaria Regionale, sia direttamente davanti alla Corte di Cassazione (grazie alla novella del ricorso per saltum introdotta dal D.lgs. 156/2015.