Guida in stato di ebbrezza: ritiro e sospensione della patente

Sanzioni relative alle sanzioni irrogate per guida in stato di ebbrezza e relativi rimedi giuridici, sia a livello civile che a livello penale.

6 DIC 2016 · Ultima modifica: 23 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
Guida in stato di ebbrezza: ritiro e sospensione della patente

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata, dall'ordinamento giuridico italiano, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Le pene previste dalla legge sono rapportate al tasso alcolemico riscontrato dalle forze dell'ordine, e sono le seguenti:

Da 0,5 a 0,8 grammi per litro: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

Da 0,8 a 1,5 grammi per litro: ammenda da euro 800 a euro 3.200, oltre all'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del predetto reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da sei mesi ad un anno;

Oltre 1,5 grammi per litro: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, oltre all'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del predetto reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da uno a due anni. Inoltre, il veicolo utilizzato al momento del reato viene confiscato, a meno che non appartenga al guidatore in stato di ebbrezza (infatti, se chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario, al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da due a quattro anni). Se si compie questo reato per due volte, nell'arco temporale di un biennio, la patente di guida viene revocata.

Le aggravanti previste dal Codice della Strada sono le seguenti: se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo non di sua proprietà, o provoca un incidente stradale, il periodo di sospensione della patente è raddoppiato. La patente è revocata nel caso in cui, entro due anni, si commetta di nuovo lo stesso reato.

Inoltre, le ammende sopra riportate, sono aumentate, da un terzo alla metà, quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

I possibili rimedi

Istanza al prefetto - permesso di guida in fasce orarie prestabilite

Relativamente alle violazioni sopra riportate, è possibile, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro della patente, solo qualora dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, presentare istanza al prefetto, intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato, per ragioni di lavoro (qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro stesso, con mezzi pubblici o comunque non propri), ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza a familiari disabili o non autosufficienti). Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

Ricorso al giudice di pace

Avverso l'ordinanza emanata dal Prefetto, con la quale quest'ultimo dispone la sospensione della patente e/o il rigetto dell'istanza di premesso di guida in fasce orarie prestabilite, è possibile presentare, entro 30 giorni dalla notifica della predetta ordinanza, opposizione al Giudice di Pace competente in base al luogo della commessa violazione.

Lavoro di pubblica utilità - alternativa alla sanzione penale

In caso di condanna penale per guida in stato di ebbrezza il codice della strada prevede, su richiesta dell'automobilista, la sostituzione della pena pecuniaria e dell'arresto con quella della prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. Con lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il reato viene dichiarato estinto, il periodo di sospensione della patente è ridotto alla metà ed è revocata anche la confisca del veicolo. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Altre fattispecie sanzionatorie

Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

Un'ulteriore ipotesi sanzionatoria è poi prevista dall'articolo 187 Codice della strada, il quale prevede che chiunque sia trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, venga punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, oltre all'arresto da sei mesi ad un anno. Inoltre, in caso di assunzione di sostanze stupefacenti, la legge prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da uno a due anni.


Scritto da

Avvocato Livio Pesenti - Studio Legale

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