Nullo il pignoramento della pensione minima sociale
Il Tribunale dichiara impignorabile la pensione minima sociale. improcedibile il pignoramento della pensione minima sociale.
Una nostra assistita, resasi debitrice di un prestito contratto anni prima con una finanziaria insieme al marito, che non aveva potuto più onorare a causa della prematura morte del congiunto,subiva da parte della società che le aveva finanziato il credito la notifica del pignoramento presso terzi con la quale le veniva pignorato un quinto della pensione sociale mensilmente corrispostale dall'I.N.P.S.
Opponendosi all'esecuzione, la debitrice, dimostrando di percepire una pensione minima sociale di € 502,46, eccepiva l'impignorabilità della pensione ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 545 c.p.c.
Con il Decreto legge n. 83/2015, infatti, il legislatore ha stabilito che le somme dovute al creditore a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero nel limite di 1/5.
Recependo le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale, il legislatore è dunque intervenuto essenzialmente in ordine alla determinazione del c.d. minimum vitale impignorabile a garanzia del pensionato.
In passato, la Suprema Corte di Cassazione era già intervenuta ad esprimersi sulla questione della impignorabilità della pensione minima sociale ritenendo la necessità di garantire un minimo di sussistenza assolutamente non pignorabile della pensione o dell'assegno o indennità necessaria ad assicurare al soggetto esecutato mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.
Nel caso in esame, il reddito pensionistico della ricorrente è risultato non pignorabile poiché percettrice da parte del terzo pignorato di assegno minimo sociale corrispondente ad una pensione mensile lorda di € 502,46.
Dunque, il Tribunale ha ritenuto nullo il pignoramento della pensione per violazione.
Avv. Carlo Riela