Senza contestazione immediata è nullo il verbale rilevato con l’autovelox
Illegittima la contravvenzione accertata con l’autovelox quando non spiega le ragioni per cui non vi è stata contestazione immediata; in particolar modo quando questa sarebbe stata possibile
La Corte di Cassazione torna pronunciarsi su una questione molto dibattuta, vale a dire sull'obbligo di contestazione immediata delle infrazioni rilevate con l'autovelox, ribadendo che tale obbligo non risulta adempiuto con una motivazione che rinvia ad un principio di legge.
Come è noto, ai sensi dell'articolo 201, comma I bis, lettera e) del Codice della Strada, la contestazione immediata non è necessaria quando l'accertamento della violazione avviene "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
Nella prassi, questa modalità operativa è quella più seguita, tanto che la gran parte dei verbali viene motivata riportando solo il testo della norma appena citata.
Secondo la cassazione occorre sempre avere riguardo alle concrete modalità con cui viene svolto il servizio e alle caratteristiche del tratto di strada sul quale viene svolto il controllo.
Nel caso in cui la rilevazione venga effettuata su un tratto di strada rettilineo, quando nessuna ragione impedisce materialmente la contestazione dell'infrazione, l'organo accertatore deve motivare le concrete ragioni per le quali la contestazione rilevata con l'autovelox non è stata possibile.
Tale principio devi necessariamente trovare affermazione anche nel caso in cui l'apparecchiatura autovelox utilizzata, sottoposta a taratura e revisione periodica, sia direttamente gestito dall'organo di polizia operante in loco.
Deve pertanto considerarsi illegittima la contravvenzione accertata con l'autovelox quando non spiega le ragioni per cui non vi è stata contestazione immediata; in particolar modo quando questa sarebbe stata possibile.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella recentissima sentenza numero 25030 pubblicata il 23 ottobre 2017.
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