Salve a tutti gentili avvocati,
dopo lunghe e interminabili discussioni con mio padre di 70 anni, siamo veramente ai ferri corti. Durante l'ultima discussione ha persino minacciato di volermi escludere dalla sua eredità, soltanto per farmi sentire dipendente da lui e acconsentire alle sue insopportabili richieste. La famosa quota legittima può essere esclusa in vita dal donante?
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Nel nostro ordinamento giuridico la diseredazione NON è ammessa e Lei, in quanto discendente (figlia), è un legittimario e come tale, la Sua quota di eredità - cd. legittima - è intangibile, con l'ovvia conseguenza che Suo padre NON potrà escluderla dall'eredità.
Per ogni ulteriore delucidazione rimango a Sua disposizione
Gentile Signora Mariella, buongiorno.
La quota di legittima è una parte ben precisa dell'asse ereditario di cui il de cuius non può disporre e si differenzia dalla cosiddetta quota disponibile, che è, invece, quella parte di beni di cui si può disporre liberamente mediante testamento.
Al fine di impedire che il divieto di disporre della legittima venga eluso dal soggetto in vita, il nostro ordinamento prevede il rimedio dell'azione di riduzione, che è finalizzata a far dichiarare invalidi gli atti lesivi della suddetta quota di legittima (sia che essi siano stati compiuti in vita, ad esempio donazioni, o a causa di morte, ad esempio con il testamento).
La minaccia di Suo padre, pertanto, oltre che spiacevole sul piano umano, è priva di qualsivoglia fondamento dal punto di vista giuridico.
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Buongiorno,
in teoria, come già ampiamente esposto dai colleghi, non è possibile che lei sia "diseredata" avendo comunque sempre diritto alla quota di legittima, nonostante qualsiasi diversa disposizione da parte di suo padre. Tuttavia è ben possibile, in pratica, che suo padre ponga in essere in vita (con atti di liberalità o anche simulati che esauriscono il patrimonio di suo padre) o anche per testamento (con pretermissione o anche con fasci di legati che esauriscono l'asse ereditario), atti che concretamente raggiungono lo scopo voluto di ledere sostanzialmente la sua posizione. In tali casi ovviamente lei potrà agire, solo dopo la morte di suo padre, per tutelare i suoi diritti (con azione di riduzione delle disposizioni lesive). Sino a quel momento, qualora tali atti fossero compiuti in vita da suo padre, è opportuno che lei si opponga agli stessi (con atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, anche se questa fosse dissimulata).
Cordiali saluti.
Fermo restando quanto già le hanno chiarito gli altri colleghi (la quota legittima non potrebbe essere lesa), non trascuri il fatto che suo padre potrebbe ovviare a questa limitazione con atti che potrebbe compiere in vita, rendendole gravoso l'esercizio dei suoi diritti qualora un giorno si possa effettivamente ritenere "erede pretermesso" in tutto od in parte.
Gentilissima Sig.ra Mariella,
può stare tranquilla per la sua quota di eredità ossia la legittima è intangibile.
la diseredazione non è né prevista né ammessa dal nostro codice civile.
Cordialmente
Buonasera Mariella,
in quanto legittimaria, Lei ha certamente diritto alla c.d. riserva, che, allo stato attuale della legge e della giurisprudenza, non le potrà essere tolta nemmeno con un testamento contenente una clausola di diseredazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso (ossia, qualora suo padre dovesse espressamente escluderla dalla sua successione mediante testamento), in quanto pretermessa, dovrà comunque agire con un'azione detta di riduzione che, anche in caso di esito vittorioso, le darà diritto alla sola quota di riserva e a nulla più. Se suo padre dovesse fare testamento pubblico, è difficile che trovi un notaio incline a ricevere la clausola di diseredazione del legittimario, ma non è da escludere (non tutti concordano sul fatto che detta clausola sia invalida). Al contrario se suo padre dovesse scrivere da solo e validamente il proprio testamento (così detto testamento olografo), per avere la sua quota di riserva dovrà agire con l'azione di riduzione.
Le consigliamo il parere di avvocati esperti in materia di diritto delle successioni.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e per un esame più approfondito della questione.
Cordilamente
Studio Legale Mele e Tinti (Bologna)
Buona sera.
Le donazioni che Suo padre dovesse fare in vita verrebbero prese in considerazione ai fini della formazione dell'asse ereditario, o patrimonio successorio.
Alla morte di Suo padre l'asse ereditario verrà appunto costituito virtualmente, sommando relictum e donatum e in base alla risultanza di tale sommatoria verrà calcolato il valore della c.d. quota di legittima. Proprio con questo meccanismo la Legge ha inteso garantire ai legittimari la loro quota di legittima ed impedire che con le donazioni si possa alienare ad altri in vita il proprio patrimonio.
Esistono tuttavia svariati modi in cui Suo padre potrebbe destinare ad altri il proprio patrimonio, ponendo in essere liberalità diverse dalla donazione, con strumenti diversi dall'atto pubblico notarile. Ad esempio, potrebbe vincolare una parte del proprio patrimonio a polizze vita con beneficiari soggetti diversi.
Rimango a disposizione ove volesse un approfondimento. Il mio Studio Legale si occupa esclusivamente di Diritto di Famiglia e svolge anche consulti via skype.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini
Buongiorno,
la minacia, avanzata da sua padre, è priva di fondamento giuridico, in quanto nel nostro ordinamento giuridico non è ammessa la diseredazione ed, inoltre, non vi può essere lesione della quota legittima.
Stia pure tranquillo!
Resto a disposizione per ogni informazione o chiarimento.
Cordialmente
avv. stab Michela Parzani
Come saprà la legittima è un diritto che decorre solo dopo la morte quindi senz'altro suo padre può disporre di tutto quello che ha in vita, non lasciando nulla dopo la morte. L'erede legittimario è comunque tutelato (e può comunque tutelarsi) nel caso dovesse fare "ingenti donazioni" ma occorre fare alcuni atti. È comunque un discorso molto complesso, con diverse variabili, che non può essere affrontato in queste poche righe.
Avv. Anceschi Alessio
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Nel nostro ordinamento giuridico la diseredazione non è ammessa e, in quanto discendente (figlio), Lei è un legittimario e la Sua quota di eredità è INTANGIBILE, con l'ovvia conseguenza che Suo padre NON può diseredarLa.
Per ogni ulteriore delucidazione rimango a Sua disposizione.
Cordiali Saluti
Avv. Enrica Anerdi
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Salve,
gli unici casi in cui suo padre la può legalmente e unilateralmente escludere dall'eredità sono i casi tassativi di indegnità, che le riporto qui brevemente:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3 bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima.
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Di fatto è possibile solo per fatti molto gravi, come il tentato omicidio o cose simili. Per cui, anche se suo padre effettua delle donazioni, lei può sempre pretendere la legittima.
Resto a disposizione
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La quota legittima è sempre garantita.
Saluti.
Avv. Alan Binda
Buongiorno.
La quota di legittima è garantita ai legittimari e lei potrà reclamarli anche in caso di testamento che la escluda.
Cordiali saluti
Studio legale Vizzolesi
La quota legittima si chiama tale perchè è garanita. I legittimari quale Lei signora Mariella hanno sempre diritto alla loro quota rispetto a quello che ci sarà all'apertura della successione.
L'unica possibilità di escludere un legittimario è quello dell'indegnità che però può essere dichiarata solo in casi precisi, che non rinvengo dal Suo quesito.
Se anche suo padre lasciasse per testamento una dichiarazione di esclusione della successione in suo danno, la clausola sarebbe invalida e Lei potrebbe impugnarla.
Mi auguro che Lei possa risolvere prima con Suo padre tutte le difficoltà ed incomprensioni.
Gentilissima Mariella,
stia tranquilla in Italia non e' consentita la diseredazione.Lei, in qualita' di figlia, ha il diritto alla quota di legittima; legittima che e' intangibile.Dunque eventuali atti inter vivos o mortis causa lesivi della stessa potranno essere impugnati al passaggio a miglior vita di Suo padre.
Le auguro tuttavia di risolvere le vostre incomprensioni.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
Buonasera,
Nel nostro ordinamento non è ammesso l'istituto della diseredazione. La sua quota legittima è intangibile e qualora suo padre nel testamento la escludesse potrebbe agire in giudizio con la c.d. riduzione.
Per completezza La informo che si è esclusi dalla successione nei casi tassativi di indegnità:
- volontaria uccisione o tentativo di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
- commissione in danno di una tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
- denunzia di una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- induzione con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento;
- soppressione, celazione, alterazione del testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
- formazione di un testamento falso o uso dello stesso scientemente.
Cordiali saluti
avv. Filippo De Luca