Danni da Fauna Selvatica agli automobilisti-Responsabilità solidale enti
Responsabilità solidale degli enti - Sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo 25 Gennaio 2018 - Commento.
Si ritorna ancora una volta su un argomento sentito quale il danno da fauna selvatica per segnalare questa importante ed interessante sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo del 25 Gennaio 2018, ove viene stabilita la"responsabilità della Città Metropolitana di Torino per i danni patiti dall'automobilista all'esito di un sinistro con animale selvatico (nella specie, capriolo)", dichiarando altresì "la responsabilità solidale della Regione Piemonte per non avere stanziato alcun finanziamento in favore della Città Metropolitana per le delegate funzioni in materia di protezione e gestione della fauna selvatica, e per non avere così posto la Città Metropolitana delegata nelle condizioni di potere concretamente adempiere al compito affidatole.
Trattasi dell'ennesimo caso, nelle fattispecie in questione, di giurisprudenza creativa, nel senso che la massima stabilisce un principio che va ad integrare i presupposti di responsabilità.
Come in questo caso, infatti, vi è un'accertamento in via solidale della responsabilità, quantomeno, ad avviso di chi scrive, mai sentito finora, soprattutto laddove si parli di colpa "per non aver stanziato i fondi".
I veri presupposti e le vere questioni, sempre ad avviso di chi scrive, sono tuttavia costantemente da ricercare nell'articolo 2043 cod. civ..
In sostanza, se si subisce un danno bisogna provare i presupposti della tutela aquiliana e cioè imputabilità, fatto, evento, colpa, danno.
Qualsiasi manuale di diritto privato può fornire, in questo caso, la soluzione.
Il problema rimane proprio la prova di un comportamento colposo da annoverare ad un soggetto particolare: la Pubblica Amministrazione.
In questo caso, per esempio: quali norme imponevano alla P.A. di stanziare fondi?
Io non saprei.
Di primo acchitto mi rifarei alla L. 157/92, ma, del resto, bisogna, Regione per Regione, andare a vedere cosa stabiliscono le singole Leggi Regionali e soprattutto i singoli regolamenti, che, come ho potuto verificare, nel caso delle Marche, tra l'altro desterebbero altri tipi di problemi: come può una norma di rango inferiore come un regolamento regionale limitare i principi del 2043 cod.civ?
Giusta, in questo caso, la censura di incostituzionalità del 2006.
Il problema, dunque, alla luce di sentenze interessanti, come questa, rimane sempre uno e uno solo: in uno Stato di diritto se si vuole parificare i soggetti lo si deve fare sia dal punto di vista formale che sostanziale, altrimenti, come nel caso di prova di danni da fauna selvatica, gli oneri richiesti costituirebbero una vera e propria probatio diabolica, dura, da fornire per il comune cittadino,a fronte dei poteri della Pubblica Amministrazione.
Chi scrive, nel confronto con colleghi, ha sentito gli stessi documentarsi, a titolo esemplificativo, sui provvedimenti presi per un certo tipo di cinghiale, per il suo abbattimento in determinate stagioni venatorie.
Anche in questo caso nulla da dire, vivaddio, ma sempre bisogna fare i conti con quelli che sono gli orientamenti quali il comportamento colposo della Pubblica Amministrazione e soprattutto sulle interpretazioni date dai Giudici.