divisione ereditaria e ricorso ex art. 696 bis
Esiste un contrasto in giurisprudenza sulla ammissibilità del ricorso Conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. se non preceduto dalla Mediazione obbligatoria, che pare finalmente superato
18 SET 2019
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- Mediazione e Ricorso Conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. sono strumenti di risoluzione conciliativa delle Controversie, dunque secondo la logica la parte può scegliere il primo strumento, dove è il Mediatore anche con l'Ausilio di Consulenti in Mediazione, a dirigere il gioco della conciliazione, oppure il secondo, quando preferisce che sia il Tribunale a nominare un CTU che tenta la conciliazione della lite.
- Ma la questione non è pacifica nella giurisprudenza di merito, anche se sembrava risolta dalla Legge n. 98/2013, che ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, che esclude la Mediazione nei procedimenti ex art. 696 bis.
- Ma il Tribunale di Roma con provvedimento del 13 luglio 2016 ha inviato le parti alla Mediazione.
- La disputa appare decisamente assurda, visto che si tratta di strumenti finalizzati alla Conciliazione, quindi del tutto alternativi.
- E' quanto accade nelle controversie contro gli ospedali ed i Medici, dove i due strumenti sono utilizzati dalle parti in piena libertà.
- Nekl campo delle Divisioni ereditarie, poi, la descrizione e valutazione dei beni a cura di un Consulente in Mediazione nominato dalle parti appare perfettamente identico con la CTU del 696 bis c.p.c., perchè anche nel procedimento di Mediazione il Consulente deve essere terzo ed imparziale, esattamente come il CTU.
- Unica differenza è che nella Mediazione se la parte invitata non aderisce, il procedimento si blocca subito, mentre nel 696 bis il Giudice nomina il CTU, anche se la controparte non è d'accordo, ed il CTU tenta la conciliazione della lite.
- Se il CTU non riesce nella Conciliazione, stila una relazione che può essere efficacemente utilizzata nella causa di merito.
- Quindi appare utile ampliare l'ammissibilità degli strumenti alternativi alle cause, e non restringerne la portata.
- Ritengo che attualmente la Mediazione non è una condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 d.lg. n. 28 del 2010, ma che gli strumenti siano in tutto e per tutto alternativi (con la ovvia precisazione che la Mediazione è meno onerosa).
Avv. Stefania Comini