FONDO DI ULTIMA ISTANZA PER LIBERI PROFESSIONISTI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
sintesi delle modalità di presentazione della domanda e dei requisiti richiesti per accedere al bonus di € 600,00 previsto a favore dei liberi professionisti iscritti ad Albi
FONDO DI ULTIMA ISTANZA
A FAVORE DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI
REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A cura dell'Avv. Ruggero Petrelli
In data 1.04.2020 Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attuativo dell'art. 44 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) che disciplina le modalità di erogazione del bonus di € 600,00, relativo al mese di Marzo, per i professionisti iscritti ad Albi e alle relative Casse di Previdenza.
La richiesta per l'erogazione del bonus va presentata a partire dal 1 Aprile ed entro il 30 dello stesso mese. Il bonus verrà erogato dalle Casse di previdenza di rispettiva iscrizione ed è condizionato alla sussistenza dei requisiti reddituali e di fatturato indicati in decreto, di cui meglio di seguito.
L'erogazione è consentita nei limiti di capienza delle risorse stanziate (€ 200.000.000,00 complessivi) e in ragione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Il decreto in esame, pubblicato in data odierna, costituisce attuazione dell'art. 44 del D. L. 18/2020 che ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza". Tale fondo è finalizzato a garantire, ai professionisti iscritti agli Albi professionali, il riconoscimento di una indennità una tantum per fare temporaneamente fronte alle difficoltà generate dalla pandemia in atto.
Come già annunciato il Governo ha stanziato per l'erogazione del fondo un importo complessivo di € 200.000.000,00 (salva eventuale successiva rimodulazione)
- 1.I beneficiari:
Il bonus viene erogato (ferme le precisazione sotto infra riportate) agli iscritti alle casse che: (i) non sono già titolari di pensione; (ii) nell'anno 2018 hanno dichiarato un reddito complessivo (comprensivo pertanto di redditi estranei a quelli dell'attività professionale) non superiore ad € 35.000,00, purché l'esercizio dell'attività sia stata limitata dai provvedimenti emanati per esigenze legate alla pandemia in corso; (iii) ovvero nell'anno 2018 abbiano percepito un reddito complessivo (quindi sempre comprensivo di redditi estranei a quelli dell'attività professionale) compreso tra € 35.000,00 e 50.000,00 e abbiano cessato o ridotto o sospeso l'attività in conseguenza della pandemia.
In caso di iscrizione previdenziale a diverse Casse, l'indennità può essere richiesta ad usa sola di esse, purché integri una forma previdenziale obbligatoria.
- 2.Cessazione – Riduzione e sospensione dell'attività professionale:
Al fine di chiarire quando siano integrati i requisiti di cui sopra il decreto ha precisato cosa si debba intendere per "cessazione, riduzione e sospensione dell'attività professionale":
(i) cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita IVA avvenuta tra il 23/2/2020 e il 31/3/2020;
(ii) riduzione o sospensione dell'attività si intende una "comprovata" riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al corrispondente trimestre 2019. Il reddito andrà individuato, secondo il principio di cassa (differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività).
- 3.Termine e modalità di presentazione della domanda:
Le domande possono essere presentate tra 1 e 30 Aprile 2020 alle Casse di previdenza professionale di rispettiva iscrizione, le quali verificano la regolarità e provvedono ad erogare la somma. Le domande pervenute oltre il termine sono inammissibili.
Alla domanda, presentata secondo modelli predisposti da ciascuna Cassa devono essere allegati, a pena di inammissibilità: (i) una autodichiarazione del professionista sotto la propria responsabilità, che attesti il possesso di tutti i requisiti e le condizioni sopra citati; (ii) una copia di un documento d'identità in corso di validità; (iii) una copia del codice fiscale; (iv) l'indicazione delle coordinate bancarie o postali per l'erogazione del bonus.
L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è cumulabile con gli altri benefici disciplinati dal D.L. n. 18/2020 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22) e indennità "una tantum" di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 e non è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
- 4.Valutazione della domanda ed erogazione del bonus:
Le Casse di riferimento valutano le domande secondo l'ordine cronologico delle domande "presentate e accolte", previa verifica della sola completezza formale della domanda (ovvero dell'allegazione dei documenti richiesti e della correttezza e completezza dei dati inseriti nell'autodichiarazione). Non è in prima battuta prevista una verifica sostanziale dei requisiti (ciò all'evidente fine di cercare di sveltire la procedura di erogazione).
Solo successivamente le Casse di riferimento dovranno comunicare a Inps e Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti cui è stato corrisposto il contributo onde verificare la veridicità dei dati dichiarati; parimenti dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia il numero delle istanza formalmente corrette e pertanto liquidate e ciò al fine di verificare il raggiungimento del limite di spesa (come sopra precisato quantificato in € 200.000.000,00), al raggiungimento del quale, salvo rimodulazione delle coperture, l'erogazione verrà sospesa.
Gli esborsi sostenuti dalla Casse verranno rimborsati dal Ministero del Lavoro.
Chiaramente, essendo i requisiti legati alle dichiarazioni reddituali dell'anno 2018, ne risultano esclusi coloro che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.