La consegna del bene: arrivano “gli altri diritti del consumatore”
Il nuovo Codice del Consumo stabilisce nuovi diritti nella tutela del consumatore riguardanti temi come i pagamenti supplementari e la consegna dei beni. Vediamoli insieme.
I consumatori, grazie al nuovo Codice del Consumo, avranno nuovi diritti e tutele. A stabilirlo sono gli articoli 60-65 che rendono attuabili gli articoli 17-22 della direttiva 2011/83/Ue che legiferano sugli altri diritti del consumatore.
Si tratta di una guida in materia di diritto internazionale su temi come la consegna dei beni, il passaggio del rischio di perdita o i pagamenti supplementari.
La consegna dei beni
L'articolo 61 del Codice del Consumo introduce novità importanti per il nostro ordinamento in materia di consegna di beni. Stabilisce, infatti, il tempo in cui devono essere consegnati i beni al consumatore, specificando le conseguenze in caso d'inadempimento.
L'articolo prevede che:
“il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto".
È chiara dunque la tutela del consumatore e del suo diritto a ricevere il bene nel minore tempo possibile. Tuttavia, le vere novità riguardano il terzo e il quarto comma dell'articolo:
“Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni."
Il quarto comma, infatti, afferma che il tempo supplementare non è inevitabile ed elenca le situazioni in cui il consumatore non è obbligato a concederlo, potendo richiedere un risarcimento. In questo caso, specifica il sesto comma, “il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto".
È importante ricordare che l'articolo 61 si applica ai contratti di vendita ma non ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.