**Il Contratto di Appalto per Lavori Edili non è una prigione: Libertà di Scelta e Tutela per il Committente**
Contratto di appalto importanza del permanere della fiducia nell'appaltatore dall'inizio alla fine del medesimo. Possibilità di recesso anche senza motivazione. Consgeuenze
Spesso i lavori di ristrutturazione della propria casa possono trasformarsi in un incubo, con ritardi, problemi di qualità e soprattutto difficoltà nel gestire il rapporto con l'appaltatore. Tuttavia, è importante sapere che il contratto di appalto non è una prigione: il committente ha diritti e possibilità di tutela nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non vada come previsto.
Una delle questioni più importanti riguarda il diritto al recesso del committente che non è limitato al caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Questa tipologia contrattuale, ancor più di altre, è infatti legata all'intuitus personae (ovvero alla fiducia che nell'esecutore dei lavori di casa propria si ha e che deve esistere sino alla fine delle opere). Molto spesso questo aspetto è ignoto o ignorato dai committenti che ritengono di essere legati nel bene e nel male a imprese che, poco serie, non rispettano le scadenze promesse o non svolgono le opere come concordato, con la conseguenza che si tende a far terminare le opere all'impresa per poi contestare i lavori. È invece molto importante che il consumatore sappia che il contratto di appalto è recedibile in qualsiasi momento anche ad esecuzione dei lavori iniziata e non conclusa, non essendo nemmeno necessario esplicitare la ragione del recesso. Quello a cui il committente che recede in corso d'opera deve prestare particolare attenzione è che il codice riserva una tutela anche all'impresa esecutrice. In caso di recesso dal contratto privo di ragioni all'impresa dovranno essere riconosciuti i pagamenti per le opere eseguite sino al momento del recesso ed il pagamento dei materiali acquistati per il cantiere in via di svolgimento (che ovviamente rimarranno di proprietà del committente che li ha pagati. Essendo, poi, il recesso in questo caso "immotivato" andrà riconosciuto all'impresa il mancato guadagno. Su questa nozione tanti si è scritto e si è discusso nelle aule di Tribunale sino ad arrivare ad un orientamento maggioritario della magistratura che tende a riconoscere nella misura del 10% la penale per il mancato guadagno da riconoscere all'impresa, ovviamente rapportata al totale delle opere mancanti.
Se, invece, il recesso è motivato dalla mancata corretta esecuzione delle opere o dal ritardo nelle medesime rispetto a quanto stabilito in contratto, allora il diritto dell'impresa rimane limitato al pagamento dell'effettivamente bene eseguito e dei materiali già acquistati per il cantiere (che rimarranno di proprietà del committente una volta pagati) andandosi a "compensare" con i dovuti conguagli il mancato guadagno con i costi di ripristino e rifacimento del mal eseguito.
Questo significa che se l'impresa non rispetta gli obblighi contrattuali, ad esempio ritardando in modo ingiustificato i lavori o consegnando un risultato di scarsa qualità, il committente ha il diritto di recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno subito.
Recentemente, anche la Cassazione ha confermato questo principio, sottolineando che il committente non è vincolato ad accettare passivamente lavori che non rispettano gli accordi contrattuali. Al contrario, ha il diritto di agire per tutelare i suoi interessi e ottenere un'adeguata riparazione dei danni subiti.
Inoltre, il committente ha diritto a una garanzia per i vizi dei lavori, che deve essere fornita dall'appaltatore. Questo significa che se emergono difetti o problemi dopo la consegna dei lavori, il committente ha il diritto di richiedere la riparazione dei vizi entro i termini previsti dalla legge.
In sintesi, il contratto di appalto per lavori edili non deve essere vissuto come una prigione, ma piuttosto come un accordo che garantisce diritti e protezione al committente. In caso di problemi, è importante agire tempestivamente e ricorrere alle opportune misure di tutela previste dalla legge, per ottenere la giusta riparazione dei danni subiti e salvaguardare i propri interessi.