Il risarcimento di un danno da parto è estremamente complesso.

La Corte di cassazione ha speso notevoli energie e grande sensibilità, ma è estremamente importante partire con la piena ed informata consapevolezza della difficoltà del caso.

13 SET 2019 · Tempo di lettura: min.
Il risarcimento di un danno da parto è estremamente complesso.

La famiglia del minore macroleso affronta quotidianamente enormi difficoltà nell'organizzazione del tempo e delle risorse economiche, difficoltà rese ancora più pesanti nel dover accettare che l'invalidità del figlio è dipesa dall' incuria dei sanitari.

Questa situazione crea molta incertezza sul dovere o meno intraprendere un percorso risarcitorio, e molte aspettative se la coppia prende la decisione di rivolgersi ad un legale per tutelare i diritti del minore e della famiglia.

Purtroppo esistono malattie che nulla hanno a che fare con la malasanità, ed è perciò estremamente importante che alla famiglia sia proposta una Consulenza tecnica di parte attenta, specialistica e quanto più possibile oggettiva, per fornire una certa ed inequivocabile risposta sul danno e sulla possibilità di richiederne il risarcimento all'Ospedale ed ai sanitari.

Per tale ragione, la famiglia dovrà fornire tutta la documentazione sanitaria nella sua completezza:

Documentazione della gravidanza

Cartella del parto

Cartella dei ricoveri e delle terapie del bambino

Copia dei certificati di invalidità, revisioni

Ogni altro documento inerente la salute del bambino (terapie, accertamenti, RMN, Ecografie, esami e accertamenti in genere)

Spese sanitarie sostenute per la cura del minore.

Oltre al Medico legale, che immediatamente esaminerà in astratto la riferibilità del danno al parto, sono necessarie le consulenze specialistiche del Ginecologo e del Neonatologo o Pediatra.

Il Ginecologo dovrà esaminare come è stata condotta la gravidanza secondo il caso concreto, come è stato condotto il parto e descriverà le condotte eseguite e quelle dettate dalla Linee Guida e Buone Pratiche (Best Practice), segnalando tutte le condotte censurabili, in sintesi segnalando cosa avrebbe dovuto fare il Ginecologo e cosa ha fatto nel caso concreto sia durante la gravidanza che durante il travaglio ed il parto.

Lo specialista Neonatologo esaminerà tutta la documentazione sanitaria del bambino, con particolare riguardo alla fase immediatamente successiva alla nascita ed alle terapie fino all'attualità.

Se gravidanza e il parto sono state regolari, possono essere rilevate criticità nella fase successiva alla nascita, così come possono essere rilevati errori nella gravidanza e/o nel parto ed anche nella fase successiva alla nascita.

Ogni caso ha le sue peculiarità, ed occorre la massima sinergia tra professionisti e famiglia.

Esaurita la fase specialistica, le conclusioni della Consulenza di parte saranno redatte dal Medico Legale in collaborazione con l'Avvocato:

  • a)non esiste alcuna responsabilità dei sanitari
  • b)esiste la responsabilità dei sanitari che hanno condotto la gravidanza e il parto
  • c)esiste la responsabilità dei sanitari che hanno condotto la gravidanza il parto e la fase neonatologica successiva alla nascita.

Nel primo caso, si deve consigliare alla famiglia di desistere dall'iniziativa risarcitoria; infatti, richieste infondate di risarcimento possono provocare dalle controparti reazioni giustamente aggressive, e in ogni caso un'azione giudiziaria infondata puo' condurre ad una pesante condanna alle spese.

Nel secondo e terzo caso, il legale informa la famiglia dei diritti risarcitori che possono essere avanzati per il minore e per la famiglia in base alla stima della invalidità del minore.

Se la famiglia è d'accordo si può iniziare la prima fase con una diffida al risarcimento del danno.

In questa fase, se l'ospedale o i sanitari formulano un'offerta risarcitoria, la famiglia può decidere di accettare un risarcimento ridotto oppure decidere di proseguire con le fasi successive.

E' obbligatorio prima di andare in giudizio proporre una procedura conciliativa che si puo' svolgere in due modi, a scelta della famiglia.

MEDIAZIONE PRESSO UN ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Si invia all'Organismo di Conciliazione una richiesta di Mediazione a cui l'Ospedale può o meno aderire; se aderisce viene nominato un Consulente Tecnico super partes che tenta la conciliazione.

La famiglia anzichè la Mediazione puo' scegliere la Consulenza Consiliativa.

RICORSO AL TRIBUNALE PER CONSULENZA CONCILIATIVA

Si chiede al Tribunale la nomina di un Consulente Tecnico d'ufficio (vuol dire un Consulente del Giudice) che tenta la conciliazione e, se la conciliazione non riesce, redige una relazione che potrà essere utilizzata nel futuro giudizio.

I due sistemi sono entrambi validi, anche se è necessario valutare bene che il Consulente nominato sia effettivamente in una posizione di terzietà rispetto ai medici responsabili; le zone geografiche della sanità regionale talvolta condizionano pesantemente l'esito della Consulenza, perchè i rapporti tra medici e professionisti della sanità regionale (a volte anche nazionale) sono forti.

Scritto da

Stefania Comini

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