La restituzione dei beni sotto sequestro

Il terzo estraneo al processo penale può contestare in ogni momento la restituzione delle cose sequestrate.

26 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
La restituzione dei beni sotto sequestro

Il codice di procedura penale non prevede una tutela esplicita per il terzo interessato alla restituzione dei beni sotto sequestro nel corso del processo.

Se si escludono infatti le impugnazioni cautelari, la richiesta di riesame e l'appello cautelare, i quali sono strettamente legati all'instaurazione del vincolo cautelare o ad un provvedimento cautelare successivo, il terzo estraneo al processo risulta sprovvisto degli strumenti riconosciuti dal codice di rito alle singole parti processuali.

Qualora il provvedimento cautelare sopravviva infatti alla fase delle indagini preliminari, il dibattimento penale non prevede alcuno strumento al terzo interessato alla restituzione.

A conclusione del giudizio di primo grado, se viene disposta dal giudice la restituzione dei beni sotto sequestro o la rimessione al giudice civile in sentenza o con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 263 c.p.p. al terzo interessato è preclusa l'impugnazione della sentenza e dell'ordinanza.

La sentenza infatti può essere appellata da una delle parti la quale abbia interesse ad impugnarla, interesse che difetterebbe al terzo, per definizione estraneo al processo penale. Tutte le ordinanze dibattimentali devono invece essere necessariamente impugnate dalle parti assieme alla sentenza che ha definito il grado di giudizio. In entrambi i casi al terzo estraneo ma interessato alla restituzione sarebbe preclusa ogni impugnazione.

A sopperire a questa vistosa lacuna del sistema procedurale penale è intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha ritenuto utilizzabile, in virtù dell'applicazione analogica altro istituto, ovvero l'incidente di esecuzione.

La più attenta giurisprudenza di legittimità in punto di procedibilità dell'incidente di esecuzione in subiecta materia si è infatti così espressa: «in materia di restituzione delle cose sequestrate emesse dal giudice ai sensi dell'art. 263 c.p.p. non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e deve ritenersi consentito l'incidente d'esecuzione nelle forme di cui all'art. 666 dello stesso codice, la cui proponibilità non può ritenersi preclusa dalla (eventuale) pendenza del giudizio di appello"(Cfr. Cass. sez. V, 30.09.1993-28.10.1993 nr. 3018, Bartke, CED 195238.; Cass. Sez. VI 24.05.1995- 28.07.1995 Nr. 202975.) (All. nr. 6) "Ancora:" Il terzo, rimasto estraneo al procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo può proporre esclusivamente incidente di esecuzione avverso la decisione conclusiva dello stesso, per far valere, in ogni tempo, il proprio diritto alla restituzione" (Cass., Sez. I 11.06.2008-1.07.2008 ord. 26329). Sempre sul medesimo argomento la Cassazione ha precisato che: "i terzi interessati, tuttavia, non potendo impugnare la sentenza in tal caso rimarrebbero sforniti di tutela, come evidenziato in ricorso e nella pronuncia di questa Corte n. 4554/2007, atteso che, va condivisa la valutazione effettuata nel provvedimento impugnato, secondo cui il terzo, che non è parte del giudizio, è legittimato a promuovere incidente d'esecuzione per far valere le proprie ragioni, in linea con il disposto di cui all'art. 263 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. V nr. 32262 del 9.2.2015 avverso Ordinanza Trib. Roma). "Deve considerarsi che in generale questa Corte (Cass. Sez. III 16.05.2010 nr. 1980) ha affermato che l'ordinanza con il quale il giudice del dibattimento dispone la restituzione all'avente diritto di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere impugnata a mente dell'art. 586 c.p.p., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, dovendosi escludere la sua ricorribilità per cassazione, in applicazione della disciplina camerale dell'art. 127 c.p.p.....Però in particolare questo principio non è operante se a chiedere il dissequestro sia un terzo che non è parte nel giudizio e non avrebbe la possibilità di impugnare la sentenza che la Corte di Appello è chiamata a rendere." (Cass. Pen. Sez. III 11.12.2007 nr. 4554) "il rimedio correttamente esperibile dal terzo rimasto estraneo al predetto procedimento andava individuato nell'incidente d'esecuzione nei confronti della decisione" (Cass. Pen. Sez. I 11.06.2008 nr. 26329) "Poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti dell'interessato non può non essere salvaguardata, deve essere esteso il rimedio dell'opposizione previsto per gli incidenti d'esecuzione dell'art. 667 comma 4, secondo periodo (Cassazioni penali: Sez. V 30.09.2819.1993 nr. 3018 Bartke, Riv. 195238; Sez. VI 24.5.28-17 1995 20296 Mancini, Riv. 202975; Sez. IV 6.11.7.10.1197 nr. 2417, Riv. 210093; Sez.VI 1.4.9.7.1999 nr. 1166, Inchingolo). In tal modo viene assicurato il contraddittorio secondo la procedura prevista dall'art. 666 c.p.p.» (Cass. Pen. Sez. II 14.03.2001 nr. 14146).

Ne consegue pertanto che, in ossequio ai principi affermati nel corso del tempo dalla Suprema Corte, ispirati alla tutela del supremo principio del contraddittorio, il terzo interessato potrà proporre in ogni momento opposizione, nelle forme dell'incidente di esecuzione, anche qualora sia ancora pendente il grado di appello.

In sostanza potrà essere contestato dal terzo interessato la restituzione dei beni sotto sequestro ad una delle parti, la mancata restituzione degli stessi e perfino la rimessione al giudice civile per l'individuazione del legittimo proprietario ai sensi dell'art. 263, comma 4, c.p.p.

Scritto da

Studio Penale Scialla

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