**La Valenza Legale delle Delibere dell'Assemblea Condominiale: Nullità e Annullabilità**
Condominio: differenza tra delibere annullabili e nulle. Differenti presupposti, differenti termini di impugnativa. Attenzione alle medesime ed ai requisiti per dare stabilità alle decisioni condominiali
Nel contesto della gestione condominiale degli edifici, l'assemblea condominiale svolge un ruolo cruciale nel prendere decisioni riguardanti gli affari comuni. Tuttavia, affinché le delibere dell'assemblea siano legalmente valide e vincolanti, devono rispettare determinati requisiti essenziali stabiliti dalla legge e dal regolamento condominiale. In questo articolo, esamineremo le distinzioni tra le delibere nulle e quelle annullabili e le circostanze che determinano ciascuna qualificazione.
**Delibere Nulle:**
Le delibere dell'assemblea condominiale possono essere qualificate come nulle in diverse circostanze. In particolare, le delibere saranno considerate nulle se:
1. **Prive degli Elementi Essenziali:** Le delibere devono contenere tutti gli elementi essenziali richiesti per renderle valide, come ad esempio l'indicazione dell'oggetto della decisione e la maggioranza richiesta per l'approvazione. La mancanza di tali elementi renderà la delibera nulla.
2. **Oggetto Impossibile o Illecito:** Le delibere che hanno come oggetto un'affermazione impossibile o illecita, contraria all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume, saranno considerate nulle.
3. **Competenza dell'Assemblea:** Se l'oggetto della delibera non rientra nella competenza dell'assemblea condominiale, la delibera sarà considerata nulla.
4. **Incidenza su Diritti Individuali:** Le delibere che incidono sui diritti individuali sui beni comuni o sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino saranno anch'esse considerate nulle.
5. **Altri Motivi di Nullità:** Qualsiasi altra delibera che violi norme specifiche o che risulti invalida per altri motivi relativi all'oggetto sarà considerata nulla.
**Delibere Annullabili:**
Le delibere dell'assemblea condominiale possono anche essere qualificate come annullabili, il che significa che possono essere contestate e annullate in determinate circostanze. Le delibere saranno considerate annullabili se:
1. **Vizi nella Costituzione dell'Assemblea:** Le delibere adottate in un'assemblea irregolarmente costituita, ad esempio per mancanza di convocazione regolare o per mancanza di informazioni adeguate, saranno considerate annullabili.
2. **Maggioranza Inferiore:** Se una delibera è stata adottata con una maggioranza inferiore a quella richiesta dalla legge o dal regolamento condominiale, sarà considerata annullabile.
3. **Vizi Formali:** Le delibere affette da vizi formali, come la violazione di prescrizioni legali o regolamentari riguardanti il procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, saranno considerate annullabili.
4. **Irregolarità nel Procedimento di Convocazione:** Le delibere che sono state adottate in seguito a irregolarità nel procedimento di convocazione saranno considerate annullabili.
5. **Violazione di Norme Richiedenti Qualificate Maggioranze:** Le delibere che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto saranno considerate annullabili.
In conclusione, è fondamentale che le delibere dell'assemblea condominiale rispettino i requisiti legali e regolamentari per essere considerate valide e vincolanti. Le delibere nulle sono intrinsecamente invalide, con conseguente facoltà per chiunque vi abbia interesse di impugnarle in qualsiasi momento.
Mentre le delibere annullabili possono essere contestate e annullate in determinate circostanze e soprattutto con un termine di giorni 30 dall'assemblea se chi le impugna era presente e si è astenuto o ha votato contro le decisione o di giorni 30 dalla comunicazione del verbale di assemblea per chi era assente.
In tema di impugnativa della delibera dell'assemblea condominiale per i condomini presenti (sia essa nulla o annullabile) si sottolinea come non importi se l'amministratore abbia o non abbia trasmesso il verbale d'assemblea ai condomini per proceder. Ove, infatti, (magari a bella posta) l'amministratore temporeggi nella trasmissione del verbale proprio per far scadere i 30 giorni dell'impugnativa. si può procedere all'impugnativa anche se non sia ha ancora il verbale a proprie mani riservandosi di integrare le ragioni della medesima una volta ricevutolo.
La comprensione di queste distinzioni è, dunque, essenziale per garantire una corretta gestione condominiale e per proteggere i diritti e gli interessi di tutti i condomini.