Verifica del computo dell
Interessante ordinanza del Tribunale di Padova, G.I. dott. Marani, nella causa di un correntista contro la banca,
Interessante ordinanza del Tribunale di Padova, G.I. dott. Marani, nella causa di un correntista contro la banca, e nella quale nella formulazione del quesito al CTU, il giudice chiede al consulente di verificare se nel calcolo dell'interesse passivo, a tasso variabile, con lo spread sia stato correttamente applicato dell'EURIBOR secondo le determinazione di Banca d'Italia, di seguito riportate.
Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela.
- Nei contratti di finanziamento la previsione di clausole di remunerazione ancorate a un parametro (c.d. indicizzazione) permette di adeguare automaticamente il costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento. Come noto, nei contratti di mutuo a tasso variabile, gli intermediari bancari e finanziari utilizzano comunemente tassi praticati sul mercato interbancario (es. Euribor, Eonia, ecc.), applicando una maggiorazione prefissata (c.d. spread). A partire dalla metà del 2015, i principali tassi del mercato interbancario utilizzati come parametro di indicizzazione hanno assunto valori di segno negativo. Tale riduzione si riflette sui rapporti con la clientela. Da alcune segnalazioni pervenute sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l'erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest'ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l'applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali.
- Considerate le segnalazioni pervenute e tenuto conto dell'ampia diffusione dei finanziamenti a tasso indicizzato, gli intermediari dovranno: a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall'applicare di fatto clausole di c.d. "tasso minimo" ("floor clause") non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale; b) verificare che gli applicativi e le procedure in uso, nel caso in cui i parametri di indicizzazione assumano valore negativo, determinino correttamente il tasso d'interesse applicabile a ciascun rapporto e l'ammontare degli interessi tempo per tempo dovuti; c) condurre sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti e provvedere alle conseguenti restituzioni nel caso in cui tali condotte risultino in contrasto con quanto precisato al punto a); in tale ipotesi andrà resa un'informativa specifica alla Banca d'Italia. Il puntuale rispetto delle indicazioni qui fornite costituirà oggetto dell'attività di controllo affidata a questo Istituto."
Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sugli argomenti trattati.