Collocazione del minore presso la casa familiare con il padre
Talvolta capita che il Giudice, pur prevedendo l’affido condiviso del minore, lo collochi dal padre al quale viene quindi assegnata la casa coniugale.
Il Tribunale di Lodi, con un provvedimento definitivo del 10.12.2015, un procedimento ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione, ha confermato l'affido condiviso del minore previsto in sede di separazione ma ha modificato il collocamento del minore togliendolo alla madre e collocandolo con il padre (nostro assistito) con conseguente assegnazione in favore di quest'ultimo della casa coniugale.
Il giudice ha inoltre stabilito le modalità di visita della madre con il minore. Infine, il citato tribunale, ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 250,00. "Ciliegina sulla torta", il giudice ha condannato la moglie alla rimborso delle spese di lite sostenute dal marito.
La collega Elena Fratelli ed il sottoscritto siamo quindi riusciti ad ottenere un risultato non frequente in quanto di solito il giudice decide di collocare il figlio minore con la madre. Nel ricorso introduttivo abbiamo dovuto ovviamente spiegare molto bene i motivi in base ai quali era preferibile collocare il minore dal padre.
Le statistiche dell'Istat riferiscono che nel 2014 (pubblicate il 12.11.2015):
"A partire dal 2006, in concomitanza con l'introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente ridotta a vantaggio dell'affido condiviso. Il "sorpasso" vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1% di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. Nel 2014 le separazioni con figli in affido condiviso sono l'89,4% contro l'8,0% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre. La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi." (2,6%)
"Altro aspetto di rilievo per valutare l'impatto economico della separazione è l'assegnazione dell'abitazione dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice. Ai fini dell'assegnazione il giudice deve, anche in questo caso, valutare le condizioni economiche dei coniugi e tutelare il più debole. Nel 2014, nel 59,7% delle separazioni la casa è stata assegnata alla moglie (con un picco del 64,9% nel Sud) e nel 20% dei casi al marito. Un altro 20%, infine, rientra nelle altre casistiche (tra le quali prevale il caso in cui si prevedono due abitazioni autonome e distinte ma diverse da quella coniugale)."
Avv. Luigi Cardillo